Richiesta di migrazione interrotta illegittimamente

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AGCom sanziona Fastweb 

 In data 11 aprile 2013 l’Autorità garante delle comunicazioni ha esaminato il caso di una richiesta di migrazione presentata da un utente, cui però Fastweb non ha dato seguito. L’operatore telefonico si è difeso dall’accusa, affermando che vi era stata una richiesta verbale dell’utente. L’Autorità ha ritenuto non degno di accoglimento quanto dedotto dalla Fastweb, sottolineando che il recesso va presentato per iscritto tramite raccomandata A.R. ovvero tramite telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione di successiva conferma con raccomandata A.R. 1. L’AGCom ha inoltre ritenuto contraddittoria la difesa della società in quanto, da un lato, ha sostenuto che il diritto di recesso esercitato dall’utente tramite una telefonata fosse valido e, dall’altro, non ha poi provveduto a restituire la numerazione all’operatore notificato.

Alla luce di tali considerazioni, l’Autority ha condannato Fastweb ad una sanzione di 120.000 euro ai sensi dell’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice Unico delle Comunicazioni Elettroniche) 2.

Nella stessa seduta la stessa società telefonica è stata invece scagionata da una serie di contestazioni effettuate da altri utenti, in quanto l’AGCom ha rilevato corresponsabilità di altri operatori. In casi di migrazione e di recesso, appaiono opportuni chiarimenti sulla procedura al fine di evitare rimpalli di responsabilità fra i soggetti coinvolti, con decisioni finali che non individuano alcuna responsabilità.

 


1 ai sensi dell’articolo 17, comma 7, della delibera n. 4/06/CONS, e dell’articolo 5, comma 3, del Regolamento in allegato A alla delibera n. 664/06/CONS.

2 Vedi delibera n. 269/13/CONS.