L’Antitrust applica una sanzione complessiva di 103 milioni di euro a Telecom Italia per aver abusato della sua posizione dominante nelle infrastrutture di rete

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La società di telecomunicazioni avrebbe difeso le sue quote di mercato ostacolando l’offerta dei concorrenti alla clientela finale e rendendola non replicabile alla grande clientela business 

 Secondo l’Autorità garante della concorrenza, Telecom Italia avrebbe abusato, con due distinti condotte, della posizione dominante detenuta nella fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete locale e alla banda larga, ostacolando in tal modo l’espansione dei concorrenti nei mercati dei servizi di telefonia vocale e dell’accesso ad internet a banda larga. Si ricorda, in proposito, che Telecom detiene attualmente una quota superiore al 90% del mercato nazionale dell’accesso fisico all’ingrosso alle infrastrutture di rete fissa.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha diffidato la società dal ripetere in futuro tali comportamenti sanzionandola con una multa complessiva di 103,794 milioni di euro 1.

La decisione è stata assunta nell’adunanza del 9 maggio scorso, al termine di un lungo procedimento  istruttorio avviato il 23 giugno 2010, a seguito delle segnalazioni pervenute da parte di Wind Telecomunicazioni  e di Fastweb. Secondo l’Antitrust l’abuso di Telecom si sarebbe realizzato attraverso due distinte condotte di natura escludente nei confronti degli altri operatori concorrenti.

La società ha opposto ai concorrenti un numero ingiustificatamente elevato di rifiuti di attivazione dei servizi all’ingrosso, i c.d. KO 2. Dai dati emersi nel corso dell’istruttoria risulta che Telecom, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha trattato gli ordinativi provenienti dagli altri operatori in modo discriminatorio rispetto a quelli provenienti dalle proprie divisioni interne. Attraverso tali comportamenti Telecom ha ostacolato l’accesso dei concorrenti all’infrastruttura, sia nel caso della fornitura di servizi su linea attiva, sia nel caso della fornitura di servizi su linea non attiva. Ciò ha di fatto reso significativamente più difficoltoso, per gli altri operatori, il processo di attivazione dei servizi di accesso alla rete rispetto alle divisioni interne di Telecom. Per tale infrazione l’Autorità ha deliberato una sanzione di 88,182 milioni di euro, che tiene conto delle attenuanti riconosciute a Telecom per le diverse attività avviate a partire dal 2009 per migliorare le procedure di accesso ai concorrenti, delle perdite di esercizio e della circostanza aggravante della recidiva, in quanto Telecom è stata già condannata per abuso di posizione dominante in relazione a comportamenti sostanzialmente escludenti 3.

Telecom Italia ha attuato una politica di sconti alla grande clientela business per il servizio di accesso al dettaglio alla rete telefonica fissa, tale da non consentire a un concorrente, altrettanto efficiente, di operare in modo redditizio e su base duratura nel medesimo mercato. In sostanza Telecom ha disegnato una politica tariffaria per la grande clientela business contraddistinta, quanto meno per il periodo 2009-2011, dalla capacità, dati i costi di accesso alla rete praticati agli altri operatori, di comprimere i margini dei concorrenti altrettanto efficienti, con effetti restrittivi della concorrenza sul mercato al dettaglio dei servizi di accesso alla clientela non residenziale. Gli sconti praticati alla clientela sono stati infatti indirizzati selettivamente ai clienti che ricorrono a procedure di selezione del fornitore e che sono collocati in aree aperte alla concorrenza, ove è disponibile il servizio di accesso al tratto finale di rete verso il cliente (c.d. unbundling del local loop, ULL). L’analisi dell’Antitrust ha dimostrato che Telecom non sarebbe stata in grado di offrire i servizi al dettaglio ai prezzi praticati senza subire perdite se avesse sostenuto i costi all’ingrosso praticati ai concorrenti. Per questa condotta l’Autorità ha deliberato una sanzione di 15,612 milioni di euro che tiene conto di un’aggravante connessa alla recidiva, poiché Telecom è stata già condannata per abuso di posizione dominante in relazione a comportamenti sostanzialmente analoghi e, come attenuante, delle perdite in bilancio della società.

Telecom ha preannunciato ricorso al Tar. Come sempre daremo conto su questo sito delle decisioni dei giudici amministrativi.



1 Il testo del provvedimento è disponibile sul sito internet dell’AGCM in allegato al comunicato stampa del 10 maggio 2013 .

2 Poiché Telecom è proprietaria della rete fisica di accesso costituita dai collegamenti in rame, gli operatori alternativi, al fine di poter fornire ai propri utenti finali i servizi telefonici devono acquistare i servizi di accesso all’ingrosso da Telecom. A tal fine inviano ordini di lavoro a Telecom per la relativa attivazione: nel caso di esito negativo gli ordini danno origine ai cosiddetti KO (scarto), nel qual caso il servizio all’utente finale non può essere attivato, sia per cause di natura formale, sia per cause di natura tecnica.

3 Cfr. Prov. n. 17131 del 3 agosto 2007 (Tele2/Tim-Vodafone-Wind); Prov. n. 13752 del 16 novembre 2004 (Comportamenti abusivi di Telecom Italia); Prov. n. 9472 del 27 aprile 2001 (Infostrada/Telecom Italia- Tecnologia ADSL).