L’Antitrust delibera una sanzione di 90.000 euro
Il 20 marzo 2013 l’Autorità garante della concorrenza ha esaminato la campagna promozionale realizzata a giugno 2012 da Telecom riguardante “Tim Carta Vacanze” 1.
In particolare, nello spot trasmesso in televisione e nei cinema, una turista entra nella bottega di Marco Polo chiedendo di andare in Cina. A Marco Polo che le dice “costa troppo andare in Cina” la turista risponde: “Ma io ho Tim e con Carta Vacanze risparmio”, convincendolo così ad andare in Cina. Una voce fuori campo dice: “Saluta tutti prima di partire! Con Carta Vacanze hai chiamate, sms verso Tim e internet tutto senza limiti!”.
L’Antitrust mette in evidenza che, in realtà, la carta Tim è utilizzabile solo in Italia, ma lo spot induce il consumatore a credere che possa essere conveniente per coloro che vanno all’estero, anche per quanto riguarda il traffico internet “senza limiti”. Le avvertenze che compaiono nel corso dello spot non sono facilmente comprensibili dall’utente, anche perché durano solo per pochi secondi e non sono enunciate dai protagonisti o dalla voce fuori campo. Ci sono altri aspetti della campagna pubblicitaria (e dei messaggi comparsi su internet) che non chiariscono costi e caratteristiche del servizio: ad esempio, non è evidenziato sufficientemente il fatto che, allo scadere della promozione Carta Vacanze, è attivato automaticamente un abbonamento a Tim, ad un costo mensile superiore al costo della Carta Vacanze.
Per questi motivi l’Autorità ha applicato a Telecom una sanzione di 70.000 euro, aumentata a 90.000 euro per precedenti violazioni del codice del consumo da parte della stessa società 2.
Nell’occasione, l’Antitrust ribadisce la propria competenza a valutare l’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari da parte dei gestori telefonici e degli altri operatori del settore delle telecomunicazioni, rivendicata invece dall’Autorità garante delle comunicazioni. L’Antitrust afferma infatti che, ai sensi della normativa vigente (da ultimo l’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 95 del 2012), il codice del consumo è sempre applicabile a meno che esista una normativa settoriale, di origine comunitaria, volta espressamente anche alla tutela del consumatore. Il codice delle comunicazioni elettroniche, invece, affronta altri temi importanti, come quello della trasparenza delle tariffe (che perciò devono essere pubblicate sui siti delle aziende e dell’AGCom) ma non si occupa dei claim pubblicitari e delle campagne promozionali, sulla cui correttezza spetta all’Antitrust vigilare ed adottare i relativi provvedimenti.
Continueremo a seguire con attenzione l’evoluzione della giurisprudenza in materia.
1 Vedi il procedimento PS8355, provvedimento n. 24282, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 15/2013.
2 Leggi ad esempio questa scheda .