Il Consiglio di Stato respinge i ricorsi di RTI (Reti Televisive Italiane) e Sky
Nel 2011 l’Autorità garante delle comunicazioni ha approvato il regolamento sui criteri per determinare gli indennizzi automatici da corrispondere agli utenti in caso di violazioni del contratto o disservizi da parte degli operatori del settore delle telecomunicazioni 1. E’ l’Autorità che stabilisce l’entità dell’indennizzo in sede di risoluzione stragiudiziale della controversie, ai sensi dell’art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche 2.
La delibera dell’Autorità è stata oggetto di un primo ricorso da parte di RTI e Sky al Tar, che ha respinto le tesi delle due società 3. Secondo il giudice amministrativo, il Regolamento è applicabile anche alle imprese che forniscono servizi televisivi a pagamento, che non possono configurarsi come un mero “aggregatore e venditore di contenuti, propri e di terzi”, ma hanno invece un rapporto diretto con l’utente finale: nei casi in esame, RTI e Sky si impegnano a garantire i servizi Mediaset premium e Sky previsti dai rispettivi contratti, fornendo anche gli apparati necessari per la ricezione dei programmi. In caso contrario, i clienti delle pay tv sarebbero prive di quelle tutele nei confronti degli operatori che non rispettano gli standard di qualità previsti dalla disciplina vigente (ad es. ritardata attivazione, sospensione o cessazione del servizio). Il Tar ha inoltre confermato la validità del metodo adottato dall’AGCom nel definire criteri generali di determinazione della misura degli indennizzi, proprio al fine di evitare possibili disparità di trattamento tra fattispecie analoghe. E l’indennizzo per violazione del contratto (ferma la possibilità per l’operatore di provare l’inesistenza del disservizio, il caso fortuito o di forza maggiore, oppure un cattivo uso da parte del consumatore), ha caratteristiche diverse dal risarcimento del danno, che potrà essere richiesto eventualmente dall’utente rivolgendosi al giudice ordinario, secondo le modalità previste dal codice civile.
Recentemente si è espresso in via definitiva anche il Consiglio di Stato, che ha respinto i nuovi ricorsi di RTI e Sky, ribadendo l’assoggettamento degli operatori delle tv a pagamento alle regole del Codice delle comunicazioni elettroniche 4. Scopo del Regolamento è proprio quello di assicurare “equa e tempestiva risoluzione” delle controversie tra utenti ed operatori, lasciando libero ciascun operatore di applicare l’indennizzo nella misura prevista dai rispettivi contratti, mentre il Regolamento trova applicazione in caso di fallimento della procedura conciliativa.
Si ricorda che su questo sito diamo periodicamente conto delle decisioni più importanti assunte dall’Agcom (direttamente o attraverso i Corecom) anche nei riguardi delle pay tv: ad esempio clicca qui o qua.
9 aprile 2013 (aggiornamento del 13 aprile 2013)
1 Cfr. delibera n. 73/11/Cons.
2 “L’Autorità… adotta procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l’esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali… tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo”.
3 Cfr. le sentenze della II sezione del Tar, nn. 9707 e 9710 del 2011.
4 Vedi le sentenze del Consiglio di Stato nn. 1961 e 2009 del 2013.