Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
In attuazione di alcune disposizioni della legge n. 190 del 2012, riguardante la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, è stato approvato un decreto legislativo volto a migliorare la normativa in materia di trasparenza delle amministrazioni e società pubbliche, anche con riferimento alle informazioni sull’erogazione di vantaggi economici a imprese, professionisti, privati ed enti pubblici.
I principi a cui si ispira la normativa riguardano l’accesso il più ampio possibile alle informazioni sull’organizzazione ed attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di migliorare la qualità dei servizi e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse: i cittadini possono così accedere direttamente, senza autenticazione ed identificazione, ai documenti e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, pubblicati nei rispettivi siti in forme tali da consertirne la facile consultazione ed il loro riutilizzo. E’ stabilito anche il diritto per chiunque di richiedere gratuitamente copia dei documenti nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (artt. 1-9).
Le norme prevedono l’obbligo di pubblicare informazioni e dati concernenti l’organizzazione interna (organi di indirizzo politico e di gestione, articolazione degli uffici, organigrammi, responsabili dei procedimenti, telefoni e caselle di posta elettronica, modulistica etc), i compensi previsti e gli incarichi assegnati, nonché l’elenco dei provvedimenti amministrativi adottati, a partire dagli atti di autorizzazione e concessione, agli affidamenti di lavori e forniture, ai concorsi etc; sono rese pubbliche anche le diverse tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese e gli adempimenti ad esse richiesti nonché le carte dei servizi erogati, con i costi relativi, ed i tempi medi di pagamento (artt. 13 – 27 e 32 – 35).
E’ disposta anche la pubblicazione dei rendiconti delle spese effettuate dai gruppi consiliari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, pensa la riduzione del 50 per cento dei relativi fondi (art. 28). Norme specifiche sono dettate per alcuni settori (sanità, governo del territorio etc) (artt. 37-42).
All'interno di ogni amministrazione è nominato un Responsabile per la trasparenza (art. 43), che fornisce la sua collaborazione alla CIVIT – Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (art. 45). Sono stabilite anche sanzioni per le violazioni della presente normativa (artt. 46 e 47).