Sintesi del provvedimento
Dal DM 17-1-2013 arrivano nuove regole per la pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti 1, tema già sancito in termini generali dall’articolo 15 del Codice del Consumo. Il decreto risponde alla esigenza di coniugare la migliore leggibilità dei prezzi praticati per i carburanti, e la conseguente migliore informazione per il consumatore, con la sicurezza stradale e la sostenibilità dell'adeguamento delle strutture di supporto alla pubblicizzazione dei prezzi presso ciascun punto vendita di carburanti. Si tratta di normative che stanno dimostrando grande efficacia in termini di sollecitazione di comportamenti concorrenziali.
A questo fine definisce le modalità di esposizione dei prezzi sia dalla carreggiata stradale che dall’interno delle aree di rifornimento. Esso si applica a ciascun punto vendita di carburanti presente sul territorio nazionale e disciplina le modalità di indicazione del prezzo al consumo dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione mediante cartellonistica di pubblicizzazione. Non si applica invece agli strumenti di informazione elettronica dei prezzi di carburanti resi obbligatori per le autostrade e le strade extraurbane principali statali posti all’inizio di esse.
Il principio generale che ispira la esposizione dei prezzi è quello di esporre comunque il prezzo più basso effettivamente offerto per ogni tipo di carburante, quindi, in generale, il prezzo del non servito e, se vi sono diverse modalità di non servito (self, iperself, pre o post pagato), quello più basso tra esse. I prezzi del “servito” devono essere pubblicizzati su appositi cartelloni separati, senza indicazioni sotto forma di sconti, bensì indicandoli solo come differenza in aumento rispetto al prezzo non servito, ove esso sia presente e attivo. Nei casi in cui la modalità non servito non sia presente o nei momenti in cui non sia attiva, devono essere comunque esposti i prezzi della modalità con servizio, segnalando questa diversa forma di erogazione.
Il decreto definisce anche il posizionamento, i requisiti, le caratteristiche e le dimensioni dei supporti e dei cartelloni, le modalità di pubblicizzazione separata dei carburanti speciali, la decorrenza delle disposizioni e le sanzioni in caso di violazioni.
1 In attuazione dell'art. 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27 (c.d. Cresci Italia).