Filiera agro alimentare: tutela della concorrenza e contrasto delle pratiche sleali

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Con il completamento del quadro normativo si avviano i controlli su questo delicato settore della vita produttiva 

 Il c.d. Cresci Italia, recependo le indicazioni del Parlamento europeo, è intervenuto con nuove misure per aumentare la trasparenza e l’efficienza nel mercato agro-alimentare, garantire il corretto funzionamento della concorrenza e contrastare una serie di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra produttori agricoli, industria e distribuzione, con conseguenze negative per gli agricoltori e per i consumatori finali (che subiscono aumenti dei prezzi ingiustificati). Tra i comportamenti sleali si ricordano, in particolare, i pagamenti tardivi, i compensi per l'inclusione nei listini e per lo spazio sugli scaffali, le commissioni d'ingresso, l’imposizione di promozioni, l’obbligo di pagamenti per il trattamento dei rifiuti e per reclami dei clienti, le modifiche unilaterali e retroattive dei contratti, le clausole contrattuali inique, la disparità nella ripartizione dei margini di profitto lungo la catena alimentare, i termini di consegna irrealistici etc).

L’art. 62 della legge n. 27 del 2012 impone l’obbligo della forma scritta dei contratti (qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche tramite telefax o in forma elettronica): devono risultare per iscritto la durata del contratto, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Sono poi introdotti termini precisi per il pagamento del corrispettivo (30 giorni nel caso di «merci deteriorabili», 60 giorni per tutte le altre merci), pena il pagamento di un saggio di interessi moratori. E’ vietato imporre condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie nonchè condizioni extracontrattuali e retroattive in grado di determinare un ingiustificato squilibrio contrattuale a danno del contraente “debole”.

Le norme hanno una portata molto ampia, perché si applicano all’intera gamma dei rapporti all’interno della filiera agroalimentare: esse si riferiscono infatti a “qualsiasi” contratto di cessione dei prodotti agricoli e alimentari e restano esclusi solo i contratti con il consumatore finale relativi agli acquisti che si fanno al mercato o ai negozi di generi alimentari. Le violazioni comportano anche sanzioni amministrative (da 500 euro fino a 500.000 euro) deliberate dall’Autorità garante della concorrenza, cui spetta la vigilanza sul rispetto della normativa, grazie al supporto della Guardia di finanza: l’Agcm potrà procedere d’ufficio o su istanza dei soggetti o delle organizzazioni che ne abbiano interesse. Le sanzioni serviranno a finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e attività di ricerca, studio e analisi in materia agroalimentare. Infine le associazioni dei consumatori e le categorie imprenditoriali potranno agire in giudizio per il risarcimento del danno e richiedere l’inibitoria dei comportamenti in contrasto con la legge.

Con decreto ministeriale sono state definite le norme attuative 1.  Recentemente, l’Autorità garante della concorrenza ha approvato il nuovo regolamento che disciplina la procedura di valutazione di queste pratiche sleali e consentirà finalmente di attivare questa nuova competenza.

Così come già facciamo per altri settori, seguiremo con attenzione su questo sito le decisioni assunte dall’Antitrust in materia di filiera alimentare, dando conto anche della giurisprudenza in materia.



1 Cfr. D.M. 19 ottobre 2012.