RC Auto: l’IVASS definisce le modalità tecniche della relazione annuale sulle attività poste in essere dalle imprese assicuratrici per contrastare le frodi

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Il provvedimento emanato dall’IVASS attua misure finalizzate a coinvolgere maggiormente le imprese nell’attività di individuazione e repressione delle frodi assicurative

L’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ha definito 1 le modalità tecniche con cui le imprese redigono e trasmettono, con cadenza annuale, la relazione, predisposta secondo il modello indicato nel Regolamento ISVAP n. 44, sulle attività svolte per contrastare le frodi nell’esercizio del ramo RC Auto.

L’obbligo per le imprese di assicurazione di predisporre e trasmettere all’IVASS tale relazione è stato introdotto con norma contenuta nel c.d. decreto liberalizzazioni . L’articolo  30, comma 1, del decreto legge n. 1 del 2012 2 dispone, infatti, che ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri  sia tenuta a trasmettere all'Autorità di vigilanza, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa definita dalla stessa Autorità, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall'IVASS stesso contenente informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base di tali elementi informativi, l'IVASS esercita i poteri di vigilanza previsti dal  codice delle assicurazioni private, al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.  Il mancato invio della relazione comporta l'irrogazione da parte dell'IVASS di una sanzione da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro.

Il comma 2 del medesimo articolo 30 dispone, inoltre, che le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri siano tenute a indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.

E’ noto che la notevole presenza di frodi assicurative sia considerata dalle imprese del settore come una delle cause dell’alto  livello delle tariffe assicurative offerte nel ramo RC Auto. Si segnala, tuttavia, come la recente indagine conoscitiva svolta nel settore dall’Antitrust abbia posto in luce lo scarso impegno nell’accertamento e nel contrasto alle frodi profuso dalle imprese, che si limiterebbero a traslare sulle tariffe i maggiori costi economici subiti a seguito di tali frodi.

 


1 Vedi il provvedimento n. 1/2013.

2 Convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27.