Antitrust delibera una sanzione di 65.000 euro
In data 20 febbraio 2013 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso l’esame del procedimento riguardante due vendite c.d. “sottocosto”, pubblicizzate sia tramite volantini che attraverso inserti apparsi su diversi quotidiani a diffusione locale e nazionale, dalla Società Sviluppo Commerciale (SSC) appartenente al gruppo Carrefour Italia, attivo nel settore della grande distribuzione commerciale. Trattasi, in particolare, del volantino “Carrefour in sottocosto” valido dal 1° all’11 marzo 2012 e dell’inserto “Carrefour il mio Ipermercato” valido dal 30 agosto all’8 settembre 2012 1.
Con riferimento al primo volantino, l’Autorità ha rilevato che l’offerta promozionale aveva effettiva validità dal 1° al 10 marzo, il che significa che i prodotti pubblicizzati in prima pagina non erano in realtà offerti più al prezzo scontato anche il giorno 11 marzo, diversamente da quanto induceva a credere il messaggio principale posto in evidenza in cima al volantino. L’inserimento di una dicitura esplicativa in tal senso mediante rinvio in asterisco a fondo pagina con caratteri ridotti non è stata giudicata idonea ad attenuare l’ambiguità dell’informazione fornita ai consumatori circa la reale durata dell’operazione promozionale. Sebbene il “sottocosto” sia una tipologia di promozione che non può, secondo il D.P.R. n. 218/01, avere comunque durata superiore ai 10 giorni (come evidenziato dallo stesso professionista in sua difesa nel corso del procedimento), i consumatori dovrebbero essere informati con precisione circa l’inizio e l’ultimo giorno utile per poter acquistare i prodotti al prezzo scontato. Inoltre una parte dei beni offerti non era venduto sottocosto ma solo a prezzo scontato e questo aspetto non emergeva in modo chiaro nel volantino 2.
Per quanto riguarda il secondo volantino, l’Autorità ne ha giudicato l’ingannevolezza per l’assenza di indicazioni idonee a far capire se le offerte reclamizzate in prima pagina fossero in realtà fruibili presso tutti i tipi di Carrefour, considerando il fatto che tale insegna nel nostro Paese include varie tipologie di esercizi, ovvero ipermercati, supermercati e market 3. Nel caso in questione, le offerte erano riferite solo agli ipermercati (come specificato in fondo all’ultima pagina dell’inserto), ma – secondo il parere dell’Autorità – la distinzione tra i gli ipermercati Carrefour ed altri punti vendita recanti tale insegna, non può essere considerata facilmente intuibile o di immediato riconoscimento per un “consumatore medio”, in assenza di indicazioni più esplicative in tal senso nelle comunicazioni pubblicitarie.
L’Autorità non giudica scorretta la scelta di marketing del professionista di avvalersi di diverse tipologie di esercizi commerciali, ma interviene laddove non sia evidenziato con sufficiente grado di chiarezza che una iniziativa promozionale risulta valida solo presso uno specifico canale di vendita, specialmente se – come nel caso sopra citato – il sottocosto pubblicizzato riguardi prodotti appartenenti a categorie merceologiche riscontrabili presso tutti i canali (prodotti per la casa, generi alimentari ecc.).
In conclusione l’Antitrust ha deliberato una sanzione complessiva di 65.000 euro, tenendo conto anche degli impegni dimostrati dal professionista 4 e della situazione di bilancio della società.
L’Antitrust dedica da sempre attenzione alle pratiche scorrette in tema di saldi e vendite promozionali. Se vuoi approfondire questo argomento, vedi la scheda generale sull’argomento e le sentenze del Tar e del Consiglio di Stato riguardanti Carrefour e Mediamarket .
1 Le offerte contenute nel volantino Carrefour il mio Ipermercato sono state pubblicizzate tramite inserzioni stampa apparse su circa venticinque testate, a diffusione nazionale e locale, nei giorni 1, 2 e 3 marzo 2012. Per pubblicizzare le offerte contenute nel volantino Carrefour il mio Ipermercato, oltre all'utilizzo di inserzioni pubblicitarie apparse nei giorni 30, 31 agosto e 3 settembre 2012 sulla stampa nazionale e locale (circa venticinque testate), si è fatto ricorso anche a spot pubblicitari diffusi attraverso alcuni canali radiofonici.
2 L’Autorità, del resto, in molteplici precedenti delibere emanate in materia di pratiche commerciali scorrette, ha avuto più volte modo di affermare il principio secondo il quale in una promozione commerciale, qualora siano poste (legittime) condizioni e/o limitazioni che incidono sulla piena fruibilità dell’offerta, queste debbano essere rappresentate ai consumatori con adeguata (se non pari) evidenza grafica (e/o sonora e/o visiva) rispetto al claim principale, in modo da consentire ai consumatori di percepire agevolmente la portata economica dell’offerta stessa, fin dal primo contatto pubblicitario, ed assumere una decisione di natura commerciale consapevole.
3 Di seguito le loro principali caratteristiche:
– Ipermercatisono esercizi commerciali di ampia dimensione, nei quali sono posti in vendita prodotti appartenenti a molteplici categorie merceologiche, normalmente situati nel più ampio contesto di centri/gallerie commerciali;
– Supermercatisono esercizi commerciali di media dimensione, in genere ubicati all'interno dei centri urbani, che in ragione della loro limitata ampiezza possono porre in vendita solo alcune tra le categorie merceologiche che il consumatore trova nell'ipermercato;
– Negozi di Prossimitào Marketsono esercizi di ridotta/piccola dimensione, destinati quasi completamente alla vendita dei soli prodotti alimentari freschi e confezionati, e che sono esclusivamente ubicati nei contesti urbani cittadini, con particolare densità nei centri storici.
4 Il professionista ha individuato, attraverso opportune verifiche interne, circa 450 clienti Carrefour titolari della tessera SpesAmica rispetto ai quali ha proceduto al rimborso della differenza tra ilprezzo in sottocosto e quello effettivamente pagato il giorno 11 marzo, mediante la consegna/trasmissione di buoni sconto/acquisto.