I rimborsi delle polizze dormienti già affluite al Fondo “Rapporti dormienti”: avviata la procedura

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 I consumatori interessati dovranno presentare le domande di rimborso dal 13 febbraio al 15 aprile 2013

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con la Consap, ha dato avvio ad una procedura per il rimborso delle somme  relative alle c.d. “polizze dormienti”  il cui importo, per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 345 quater a 345 octies della legge n. 266 del 2005, sia già affluito al Fondo “Rapporti dormienti”.  Il Ministero e la Consap hanno pubblicato sui propri siti internet le modalità e i termini per la presentazione delle domande di rimborso, che saranno gestite dalla Consap, che  possono essere presentate dai consumatori dal 13 febbraio 2013 sino al 15 aprile 2013. L’IVASS, inoltre, ha diramato il 19 febbraio 2013 una circolare con la quale chiede alle imprese assicurative di fornire la massima collaborazione nell’informare tempestivamente della possibilità del rimborso i consumatori che abbiano ricevuto il rifiuto alla liquidazione delle prestazioni in quanto devolute al “Fondo “Rapporti dormienti” e nel provvedere, su richiesta dei consumatori, a rilasciare in tempi rapidi le necessarie attestazioni.

Il rimborso dei premi può essere, in particolare, richiesto per quelle polizze vita ormai prescritte che soddisfano le seguenti condizioni:

·         evento (morte dell’assicurato o scadenza della polizza) che determina il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;

·         prescrizione del diritto intervenuta anteriormente al 29 ottobre 2008;

·         rifiuto della prestazione assicurativa da parte dell’impresa di assicurazione, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo “Rapporti dormienti”.

Per ottenere il rimborso delle somme è, pertanto, richiesta anche l’attestazione del rifiuto ad erogare l’importo rilasciata dall’impresa di assicurazione, attestazione che deve essere conforme al modello pubblicato sui siti del Ministero dello Sviluppo Economico e della Consap.

Si segnala in proposito che l’articolo 22, comma 14, del decreto legge n. 179 del 2012 1, in vigore dal 1° gennaio 2013,  ha previsto  che i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivano nel termine di dieci anni dal giorno in cui si sia verificato il fatto su cui il diritto si fonda.