Pubblicità ingannevole della r.c. auto: il Tar afferma l’incompetenza dell’Antitrust

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 Il giudice amministrativo  annulla la sanzione deliberata nel 2009 dall’Antitrust

 Su questo sito abbiamo dato notizia di alcuni interventi dell’Antitrust volti a contrastare diverse tipologie di pratiche commerciali scorrette nel comparto assicurativo: vedi ad esempio le sanzioni più volte comminate ad Ina Assitalia (leggi qui  e qua ), ad Allianz e Alleanza Toro . Un’importante sentenza del Tar ci dà l’occasione di tornare su questo argomento.

Nel 2009, l’Autorità garante della concorrenza ha esaminato la campagna promozionale realizzata da Zuritel, società attiva sul mercato italiano nel settore assicurativo, per la campagna pubblicitaria “Battiamo la tua polizza”, con la quale si invitava a richiedere il preventivo a Zuritel per una polizza auto: nel caso in cui il premio attualmente corrisposto dal singolo utente  fosse risultato più basso, Zuritel si impegnava a corrispondere un buono carburante del valore di 50 euro. L’Antitrust ha contestato l’esistenza di limiti e condizioni che non erano esplicitati. In particolare, l’Agcm osserva che in quel periodo Zuritel non offriva la garanzia accessoria furto e incendio in trentasette province italiane; coloro che erano residenti in quelle aree geografiche erano automaticamente esclusi dalla promozione dal sistema informatico, senza che tale limite fosse evidenziato nei messaggi pubblicitari ed anche nelle condizioni generali di partecipazione pubblicate su internet. Il messaggio risulta ingannevole e teso ad attribuire una presunta superiorità alle proposte della Zuritel rispetto a quelle degli altri concorrenti; ed il carattere non oneroso della partecipazione alla promozione non fa venir meno l’ingannevolezza del messaggio che può indurre il consumatore medio a preferire l’offerta di Zuritel senza procedere ad una accurata valutazione delle alternative disponibili sul mercato. Per queste ragioni, l’Antitrust ha deliberato una sanzione complessiva di 50.000 euro, che tiene conto anche delle perdite di bilancio registrate dalla compagnia 1.

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso della Zuritel, annullando la sanzione 2. Il giudice amministrativo non è entrato nel merito dell’ingannevolezza del messaggio, limitandosi ad affermare l’incompetenza dell’Antitrust in materia di assicurazioni, trattandosi di un settore sottoposto alla vigilanza di un’altra Autorità e cioè l’ISVAP – Istituto di vigilanza sulle assicurazioni ( recentemente trasformato nell’IVASS – Istituto di vigilanza sulle assicurazioni ).

La decisione del Tar si fonda sull’indirizzo affermato dal Consiglio di Stato nel maggio dello scorso anno, in base al quale è stata affermata la competenza dell’Autorità garante delle comunicazioni (AGCom) in un caso di pratica commerciale scorretta commessa da operatori del settore delle telecomunicazioni, in luogo di quella dell’Antitrust, in presenza di una specifica normativa a tutela dei consumatori dettata dalla stessa AGCom ( leggi questa scheda ). Anche nella materia in esame, rileva il Tar, esiste una normativa speciale (il Codice delle Assicurazioni private di cui al d.lgs n. 209 del 2005) che attribuisce la vigilanza del settore all’ISVAP, con specifico riguardo anche alla tutela del consumatore e al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza dei messaggi pubblicitari. In base al Codice, l’ISVAP può deliberare sanzioni e disporre ad es. l’interruzione della commercializzazione di un prodotto assicurativo) in caso di violazioni della normativa.

 

Questa sentenza conferma le preoccupazioni espresse dalle associazioni dei consumatori, anche in ambito europeo, sul progressivo ridimensionamento dell’attività svolta dall’Antitrust per contrastare le pratiche commerciali scorrette. Appare indispensabile un profondo ripensamento delle procedure e delle sanzioni al fine di mantenere un elevato ed omogeneo livello di tutela del consumatore indipendentemente dal comparto di riferimento. Torneremo sicuramente a discuterne su questo sito. 

20 gennaio 2013



1 Vedi il provvedimento n. 20399 del 2009.

2 Cfr. la sentenza della prima sezione  n. 535 del 2013.