Le nuove regole entreranno in vigore il 1° febbraio 2013
Con un provvedimento adottato il 18 dicembre 2012, la Banca d’Italia ha proceduto al riordino della procedura riguardante l’attività sanzionatoria relativa alle violazioni delle norme che regolano l’attività bancaria e finanziaria. Il nuovo assetto della materia risponde all’esigenza di razionalizzazione del processo di esame e gestione delle irregolarità secondo principi di semplificazione e flessibilità, nel pieno rispetto del diritto di difesa 1.
Le nuove disposizioni disciplinano la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dalla Banca d’Italia nell’esercizio dei propri compiti in materia di vigilanza sulla sana e prudente gestione dell'attività bancaria e finanziaria, sulla correttezza e trasparenza dei comportamenti e di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Restano escluse, invece, dall’ambito di tali disposizioni le sanzioni in materia di diritti e obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento, bonifici transfrontalieri, trattamento del contante.
Le nuove norme sono dirette ai soggetti sottoposti alla potestà sanzionatoria della Banca d'Italia ai sensi degli artt. 145 del T.U. e 195 del T.U.F., in particolare:
— alle banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie;
— ai soggetti abilitati di cui all’art. 1, comma 1, lettera r) del T.U.F., cioè le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le società di gestione armonizzate, le SICAV nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall' articolo 107 del T.U. e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzati all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento;
— a società capogruppo di gruppi bancari e di SIM, società appartenenti a tali gruppi e società incluse nell'ambito della vigilanza consolidata di cui all'art. 65 del T.U. e all'art. 12 del T.U.F.;
— agli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del T.U.;
— alle società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari, alle società appartenenti a tali gruppi e società incluse nell’ambito della vigilanza consolidata di cui all’art. 109 del T.U.;
— agli istituti di moneta elettronica italiani, comunitari ed extracomunitari;
— agli istituti di pagamento italiani, comunitari ed extracomunitari;
— ai confidi;
— a Poste Italiane spa, per l'attività di bancoposta.
Annualmente la Banca d'Italia pubblicherà un’analisi delle tipologie dei provvedimenti emanati, finalizzata a rendere ulteriormente consapevoli gli intermediari delle violazioni ritenute meritevoli di sanzione.
14 gennaio 2013
1 Cfr. Banca d’Italia, Provvedimento del 18 dicembre 2012 in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2013.