Il nuovo sistema di calcolo delle tariffe dei servizi idrici

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 Sintesi ed osservazioni sul metodo transitorio definito dall’Aeeg

 L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha approvato il metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013 ( Delibera n. 585 del 28 dicembre 2013 ).

Ai fini dell’aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:

a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di restituzione dell’investimento;

b) costi della gestione efficientabili, intesi come i costi operativi endogeni alla gestione del servizio, ovvero costi sui quali la gestione può esercitare un’azione di efficientamento;

c) costi della gestione non efficientabili, intesi come i costi operativi esogeni alla gestione nel periodo considerato (costo dell’energia elettrica, costo delle forniture all’ingrosso, mutui e canoni riconosciuti agli enti locali, costi di funzionamento delle Autorità, altre componenti di costo);

d) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti.

L’aggiornamento delle tariffe applicate, fino alla definizione da parte dell’Autorità del metodo tariffario definitivo, è effettuato in conformità con la metodologia tariffaria transitoria riportata nell’Allegato A alla  delibera. Tale allegato disciplina il calcolo delle seguenti componenti: vincolo riconosciuto ai ricavi; valore delle immobilizzazioni del gestore e dei terzi; oneri finanziari e fiscali; ammortamento; costi delle immobilizzazioni; costi operativi; moltiplicatore tariffario di aggiornamento e di convergenza nell’ambito del medesimo ambito; promozione degli investimenti.

La tariffa è predisposta dagli Enti d’Ambito sulla base della predetta metodologia e dei dati già inviati dai gestori. Entro il 31 marzo 2013, gli Enti d’Ambito trasmettono all’Autorità ed ai gestori

interessati la tariffa predisposta. Entro i successivi 3 mesi, fatta salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, l’Autorità approva le tariffe, eventualmente provvedendo direttamente alla determinazione delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, in un’ottica di tutela degli utenti, laddove gli Enti d’Ambito non provvedano all’invio entro il termine sopra stabilito.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 i gestori del servizio di cui all’articolo 2 sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe:

a) fino alla definizione delle tariffe da parte degli Enti d’Ambito, le tariffe applicate nel 2012 senza variazioni o, laddove applicabile, le tariffe per il 2013 eventualmente determinate dai medesimi Enti d’Ambito in data precedente l’approvazione del presente provvedimento, purché non abbiano modificato l’articolazione tariffaria precedente;

b) a seguito della determinazione da parte degli Enti d’Ambito, e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, le tariffe dell’anno 2012 comunicate all’Autorità, moltiplicate secondo un dato coefficiente;

c) a seguito dell’approvazione delle tariffe da parte dell’Autorità, le tariffe dell’anno 2012 comunicate all’Autorità moltiplicate per un coefficiente approvato dalla medesima Autorità.

Nei casi in cui l’applicazione del metodo tariffario transitorio, come definito nell’allegato A, determini una variazione tariffaria in termini assoluti superiore al limite previsto dal metodo tariffario normalizzato per gli esercizi successivi al primo, è disposta un’istruttoria per accertare, con il coinvolgimento degli Enti d’Ambito, i dati forniti, la corretta applicazione del metodo tariffario transitorio e l’efficienza del servizio di misura.

Qualora, nel periodo di applicazione delle nuove tariffe, si dovesse presentare la necessità, nel rispetto delle norme vigenti, di svolgere ulteriori attività configurabili come altre attività idriche o come attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato, come definite nell’Allegato A, il gestore sottopone preventivamente all’Ente d’Ambito e all’Autorità una proposta che dettagli i costi della nuova attività ed il corrispettivo ritenuto congruo. L’Ente d’Ambito, sulla base delle suddette informazioni, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta e salvo ulteriori approfondimenti, predispone il corrispettivo e lo trasmette all’Autorità congiuntamente alla propria valutazione dei ricavi e dei costi di tale nuova attività, e di come essi

debbano concorrere alla copertura del vincolo ai ricavi del gestore. L’Autorità, entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione, salvo ulteriori approfondimenti, approva la proposta.

Ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, è fatto divieto ai gestori del servizio idrico integrato di applicare corrispettivi inerenti il servizio di depurazione agli utenti non asserviti ad un impianto di trattamento delle acque reflue, fatte salve ulteriori determinazioni conseguenti alla definizione dei costi ambientali da parte degli organismi competenti.

È dato mandato al responsabile dell’Ufficio speciale tariffe e qualità del servizio idrico di istruire i provvedimenti regolatori inerenti la definizione delle agevolazioni tariffarie per gli utenti in condizioni economiche disagiate, affinché possano fruire del servizio a condizioni sostenibili la definizione, nel rispetto della normativa vigente, di meccanismi di incentivazione basati anche sul criterio del “costo evitato”, con particolare riferimento ai costi ambientali evitati e al costo delle sanzioni europee evitate, per le seguenti tipologie di investimenti:

•impianti di depurazione;

•impianti per il riutilizzo delle acque di depurazione;

•impianti per portare le attuali forniture idriche nei limiti di potabilità fissati dalle norme europee.

Un primo commento. Trattandosi di una direttiva per l'adozione di un metodo tariffario transitorio, correttamente non poteva trovarvi posto un meccanismo di price cap, che dovrebbe essere finalmente introdotto a regime. Appaiono positive le misure per la convergenza tariffaria nel medesimo ambito, fin dalla fase transitoria. Va giudicata favorevolmente la disposizione in base alla quale, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, è fatto divieto ai gestori del servizio idrico integrato di applicare corrispettivi inerenti il servizio di depurazione agli utenti non asserviti ad un impianto di trattamento. Per un giudizio più articolato occorrerà attendere il varo di altre importanti misure (ad esempio, è rinviata ad apposito successivo provvedimento la definizione delle agevolazioni tariffarie per gli utenti economicamente disagiati).