La pubblicità ingannevole sugli effettivi positivi per la salute derivanti dal consumo di alcuni prodotti alimentari: il caso dello yogourt Danaos della Danone

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L’Antitrust delibera una sanzione di 180.000 euro

 

Il 31 ottobre 2012 l’Autorità garante della concorrenza ha esaminato la pubblicità (spot, telepromozioni e pagine Internet) della Danone riguardante lo yogurt Danaos, proposto come complemento della dieta quotidiana, rivolto ad una parte della popolazione femminile 1.

Nei messaggi pubblicitari – tra l’altro – si affermava che due donne su tre non assumono abbastanza calcio e che il Danaos è l’unico yogurt contenente il 50% della dose quotidiana di calcio raccomandata alle donne: “In Italia due donne su tre non assumono abbastanza calcio…… Siamo sicure di assumere abbastanza calcio?…. Beh! Ho bevuto un bicchiere di latte e ho mangiato del formaggio!…A volte non basta!… Da oggi c’è Danaos di Danone…. L’unico yogurt con il 50% del calcio quotidiano raccomandato e la vitamina D che ti aiutano a rinforzare le ossa”. In sovraimpressione compariva il riferimento alla fonte dell’informazione: in particolare, l’Istituto nazionale per la nutrizione (INRAN) per la quantificazione del fabbisogno giornaliero di calcio (800 mg.). Sul sito Internet, inoltre, l’acquisto del prodotto era promosso tramite il rinvio ad un “METODO DANAOS”, sviluppato con l’ausilio dei laboratori del Policlinico romano Gemelli, presentato come uno strumento atto a fornire alle donne “le raccomandazioni necessarie per avere ossa forti in base alle diverse fasi della vita”.

L’Antitrust – pur riconoscendo che lo yogurt ha etichetta e composizione regolarmente notificate, presenta un’integrazione di calcio conforme alle indicazioni comunitarie 2, contiene 400 mg. di calcio e 5 mcg. di vitamina D per vasetto (125 gr.) – ha valutato ingannevoli i messaggi pubblicitari diffusi dalla casa produttrice, suffragato in proposito dal parere dell’Autorità per le comunicazioni.

In particolare – sulla base di risultanze scientifiche – l’Antitrust ha evidenziato che la quantità di calcio necessaria giornalmente alla donna varia in funzione dell’età, fino a raggiungere in menopausa tra i 1200 e i 1500 mg.; d’altra parte, anche l’assunzione di calcio della popolazione femminile in Italia si differenzia a seconda del luogo di residenza e si colloca, in alcune zone, poco al di sotto della media di 800 mg indicata dall’INRAN. Ciò ha condotto l’Agcm a ritenere eccessivi alcuni claims della campagna pubblicitaria che peraltro, enfatizzando l’apporto di calcio fornito dallo yogurt, suggerivano implicitamente l’inadeguatezza di una dieta alimentare varia ed equilibrata (ad esempio con un corretto apporto di latte e formaggio) per raggiungere il medesimo obiettivo. Ugualmente scorretto – ad avviso dell’Agcm – era il riferimento alla partnership con il Policlinico Gemelli, in quanto atto a far pensare che il prestigioso ospedale svolgesse un’apposita procedura di validazione del prodotto, mentre la collaborazione ha ad oggetto azioni di educazione e sensibilizzazione innanzitutto sulle patologie cardiovascolari e poi dell’osteoporosi.

In conclusione, l’Agcm ha ritenuto che i messaggi pubblicitari idonei a “falsare in misura apprezzabile le scelte economiche dei consumatori di riferimento, costituiti da persone sensibili alle tematiche salutistiche, particolarmente attente alle opportunità di approcciare e risolvere in modo naturale, con un alimento, la carenza di calcio paventata”; conseguentemente ha applicato una sanzione di 180.000 euro, che tiene conto sia di una precedente violazione del codice del consumo da parte della stessa società sia delle perdite di bilancio registrate 3.

La società ha preannunciato ricorso al Tar. Come sempre, daremo notizia su questo sito dell’esito del ricorso così come degli altri casi di pratica commerciale scorretta nel campo dei prodotti alimentari (per una panoramica della materia leggi questo articolo ).



1 Vedi il procedimento PS7186, provvedimento n. 24027 del 2012.
2 Vedi Regolamento CE 1925/2006.
3 Leggi l’articolo riguardante la decisione dell’Agcm, parzialmente confermata dal Tar, riguardante gli effetti positivi per il colesterolo attribuiti al Danacol .