Claim ambientali ingannevoli: il caso Fonti di Vinadio

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Sotto accusa i messaggi volti ad enfatizzare i vantaggi ambientali derivanti dall’utilizzo di bottiglie in bioplastica

Al centro della vicenda i cosiddetti claim ambientali o verdi (green claims o environmental claims) diretti a suggerire o, comunque, a lasciar intendere il minore o ridotto impatto ambientale del prodotto o servizio offerto, che sono diventati un importante strumento pubblicitario in grado di orientare significativamente le scelte di acquisto dei consumatori. L’accresciuta sensibilità ambientale dei consumatori induce, infatti, numerose aziende a conferire sempre maggior risalto, nella pianificazione delle proprie campagne pubblicitarie, alle caratteristiche di compatibilità ambientale dei prodotti o servizi offerti.

Nel caso in esame la società Fonti di Vinadio, che produce e commercializza bevande analcoliche e soprattutto acque minerali con il marchio “Sant’Anna”, ha diffuso a mezzo stampa e via internet, tra il 2010 ed il 2012, messaggi pubblicitari volti ad enfatizzare i vantaggi ambientali, in termini sia di minori emissioni di gas inquinanti sia di riduzione di consumi petroliferi, derivanti dall’utilizzo di un’innovativa bottiglia “BioBottle”, prodotta utilizzando bioplastica anziché Pet 1.

Tuttavia, secondo l’Antitrust, i dati utilizzati nei claim, con l’intento di quantificare con particolare enfasi i vantaggi ambientali ottenuti, non presenterebbero alcuna garanzia in termini di correttezza e veridicità e comunicano, pertanto, al consumatore un messaggio ingannevole. In particolare, i vantaggi vantati in termini di minori emissioni inquinanti e di risparmio di prodotti petroliferi sarebbero riferiti all’intera produzione annua dell’azienda (650 milioni di bottiglie a marchio “Sant’Anna”) mentre solo una parte del tutto marginale di acqua minerale “Sant’Anna” è imbottigliata nella “BioBottle”. Inoltre, tale risultato non sarebbe completamente riconducibile alle caratteristiche di composizione della bottiglia, cioè alla sua derivazione da plastica vegetale, ma anche all’attività di compensazione dell’energia utilizzata per la sua produzione e realizzata mediante l’acquisto, da parte di Fonti di Vinadio, di certificati di energia rinnovabile (RECs, ovvero Renewable Energy Certificate System), vale a dire mediante la partecipazione volontaria dell’azienda ad un sistema di finanziamento della produzione di energia da fonti rinnovabili.  

In conclusione, l’Autorità ha deliberato di infliggere all’azienda una sanzione di 30.000 euro.  Si ricorda che nel febbraio 2012, una sanzione di identico ammontare è stata inflitta dall’Antitrust alla Ferrarelle ritenuta, anch’essa, responsabile di aver diffuso claim ambientali di contenuto ingannevole volti ad identificare i propri prodotti quali “ad impatto ambientale zero” 2.

3 dicembre 2012 




1 Provvedimento AGCM n. 24046 del 2012, pubblicato sul Bollettino n. 46 del 3 dicembre 2012.
2 Provvedimento n. 23278 del 2012, pubblicato sul Bollettino n. 6 del 2012.