La società di credito al consumo non ha correttamente informato i propri clienti
Il 23 ottobre 2012 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato le segnalazioni di numerosi cittadini riguardo al comportamento della Compass (gruppo Mediobanca) in merito a contratti di finanziamento finalizzati all’acquisto di beni e servizi presso rivenditori convenzionati 1. La società, che opera nel settore del credito al consumo, a seguito della fusione per incorporazione delle società Linea e Equilon è subentrata dal 1° novembre 2008 in tutti i rapporti attivi e passivi intrattenuti dalle due società oggetto della fusione.
La pratica commerciale contestata consiste nel fatto che Linea ed Equilon, prima, e Compass, in seguito, avrebbero concluso contratti di finanziamento, nella forma del prestito personale o finalizzato all’acquisto di beni e servizi presso rivenditori convenzionati, senza informare correttamente ed in modo adeguato i propri clienti che la sottoscrizione del contratto avrebbe comportato la richiesta di concessione di una linea di credito revolving a tempo indeterminato, utilizzabile anche mediante carta di credito. Tali carte sono state inviate ai consumatori anche molto tempo dopo la sottoscrizione dell’originario contratto di finanziamento, senza aver acquisito in modo chiaro ed inequivocabile il loro consenso. Molti consumatori, infatti, hanno contestato la ricezione della carta di credito dichiarando di non averne mai fatto richiesta.
Il comportamento sanzionato è stato posto in essere dalle società di credito al consumo a partire dal settembre 2007 e la distribuzione delle carte di credito sarebbe cessata solo a fine aprile 2010, a seguito di una comunicazione della Banca d’Italia 2, con la quale la banca centrale richiamava l’attenzione degli operatori del settore su quanto previsto dalla normativa vigente, che vieta agli intermediari, in assenza di un’apposita richiesta, di inviare alla clientela strumenti di pagamento 3.
In particolare, nei contratti di finanziamento finalizzati all’acquisto di beni e servizi presso rivenditori convenzionati, la sottoscrizione del contratto implicava la mera presa d’atto, anche se graficamente evidenziata, della facoltà della società finanziatrice di concedere una linea di credito con carta, senza richiedere una specifica approvazione da parte del cliente 4. Questi era infatti informato delle caratteristiche dettagliate dell’offerta solo in un successivo momento, mediante una comunicazione scritta. Fino al dicembre 2008 la carta era inviata già attiva e, pertanto, dava luogo all’addebito di oneri contrattualmente previsti. Successivamente, la carta era inviata non attiva e si richiedeva un’attivazione telefonica da parte del consumatore, che avrebbe sostenuto oneri solo nel caso di utilizzo.
L’Antitrust ha giudicato la pratica ingannevole in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, attraverso informazioni inadeguate ed omissive, ad indurre il consumatore ad assumere una decisione che, se correttamente informato, non avrebbe preso. Infatti, il consumatore non solo non aveva alcuna possibilità di chiedere esclusivamente la concessione di un prestito finalizzato all’acquisto – peraltro motivazione primaria per cui generalmente il consumatore si rivolge ad una società di credito al consumo – ma non era adeguatamente informato del fatto che la sottoscrizione del contratto comportasse automaticamente la richiesta di una linea di credito revolving.
In conclusione, l’Antitrust ha deliberato una sanzione di 180.000 euro a carico della Compass. La misura non trascurabile della sanzione è motivata dall’Antitrust sia dalla durata della violazione, sia dalla sua gravità, considerata la rilevante dimensione dell’operatore e l’ampia diffusione di contratti di credito con modalità standardizzate.
Per approfondimenti riguardanti le carte di credito revolving leggi ad esempio la scheda riguardante la Consel , oggetto di una successiva pronuncia del Tar.
12 novembre 2012
1 Provvedimento n. 24009 del 2012, pubblicato sul Bollettino n. 43 del 2012.
2 Banca d’Italia, Comunicazione del 20 aprile 2010.
3 Decreto Legislativo n. 11 del 2010, articolo 8, comma 1, lettera b). Si tratta del provvedimento che ha dato attuazione alla direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.
4 Nel caso dei prestiti personali, i cui contratti erano sottoscritti presso le filiali, lo schema contrattuale utilizzato implicava invece la sottoscrizione opzionale di un’apposita richiesta, graficamente posta all’interno di un box, di concessione di una linea di credito.