Atti della pubblica amministrazione e tutela della concorrenza: il caso dell’affidamento del servizio di assistenza nel porto di Milazzo

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L’Antitrust invita la Capitaneria di porto a modificare un suo provvedimento

 

Il decreto legge n. 201 del 2011 ha attribuito all’Autorità garante della concorrenza una nuova competenza in ordine agli atti amministrativi generali, ai regolamenti ed ai provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme poste a tutela della concorrenza e del mercato stesso: l’Antitrust esprime un parere all’amministrazione interessata, che ha 60 giorni per modificare il proprio orientamento; in caso contrario, l’Autorità può fare ricorso ai giudici amministrativi.

Il 23 ottobre 2012, l’Antitrust ha esercitato questo potere con riferimento ad un provvedimento della Capitaneria di porto di Milazzo con il quale veniva respinta la richiesta della società Rimorchiatori Siciliani per lo svolgimento del servizio di rimorchio ed assistenza navale nel porto e nella rada di Milazzo, in considerazione del fatto che il Regolamento del porto prevede il rilascio di un solo atto di concessione.

 Secondo l’Autorità non sono condivisibili le motivazioni alla base del provvedimento, che non tiene conto dell’esigenza di garantire la tutela della concorrenza nella gestione dei servizi tecnico-nautici, anche attraverso l’indizione di una gara per l’assegnazione della concessione: nel caso in esame, il servizio è stato affidato ad un’altra società, per quindici anni,  senza però svolgere una gara 1.

12 novembre 2012



1 Vedi al riguardo il procedimento AS990, riportato nel bollettino n. 43 del 2012.