Il punto sulle recenti novità legislative in tema di assicurazioni

869

Molte le novità in corso di attuazione e le misure ancora in cantiere

 

Ci siamo recentemente occupati della riforma dell'ISVAP , ma nell’anno in corso numerose sono le novità in ambito assicurativo che riguardano più da vicino il consumatore.

Molte di queste novità sono contenute nella legge n. 27 del 2012 1, recante misure urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, e riguardano soprattutto il settore della r.c. auto. Inoltre, misure sul settore assicurativo sono presenti in due decreti – legge, attualmente all’esame del Parlamento.  Vediamo più in dettaglio i contenuti degli interventi ed il loro stato di attuazione.

Polizze accessorie ai mutui immobiliari e di credito al consumo. L’articolo 28 della legge n. 27 del 2012, in materia di assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo, obbliga le banche e gli intermediari finanziari, che condizionino l’erogazione del mutuo  immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due diversi gruppi assicurativi non riconducibili alle banche o gli intermediari stessi. Ciò dovrebbe consentire al cliente di scegliere liberamente sul mercato la polizza vita più conveniente, che l’intermediario finanziario è tenuto ad accettare senza modificare le condizioni offerte per l’erogazione del credito.

In attuazione di tale  disposizione l’ISVAP ha adottato il Provvedimento 3 maggio 2012 n. 40, con il quale ha definito i requisiti minimi dei contratti di assicurazione vita la cui stipula è elemento condizionante l’erogazione del credito ed ha richiesto alle imprese assicuratrici operanti in tale ramo di collocare on line sui propri siti i preventivi delle polizze corrispondenti a tali requisiti minimi, sulla base di un fac-simile allegato al provvedimento. I clienti avranno dieci giorni di tempo dalla consegna del preventivo del contratto assicurativo offerto dall’intermediario creditizio o finanziario per confrontarlo on line con le diverse alternative presenti sul mercato. Secondo quanto affermato dall’ISVAP 2 le imprese assicuratrici stanno provvedendo all’attivazione dei siti, per cui la misura dovrebbe essere quanto prima pienamente operativa.

Contrasto alle frodi assicurative nel ramo r.c. auto. La legge n. 27 del 2012 contiene numerose norme di contrasto alle frodi assicurative 3 (articoli da 30 a 33), la cui elevata frequenza è indicata dalle imprese come principale causa di incremento degli oneri per i sinistri e, indirettamente, delle tariffe assicurative praticate ai clienti. Tra tali misure, di diretto interesse per il consumatore, la disposizione che prevede la possibilità per le imprese assicuratrici di chiedere all’assicurato di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione prima della stipula del contratto: in tal caso le imprese sono tenute a praticare una riduzione delle tariffe. Significative riduzioni delle tariffe sono inoltre previste nel caso in cui l’assicurato consenta l’istallazione di meccanismi elettronici che registrino l’attività del veicolo (scatola nera). Tali meccanismi, i cui costi di istallazione e funzionamento sono a carico delle imprese assicurative, presentano forti potenzialità per la riduzione del rischio RC Auto, in quanto responsabilizzano gli assicurati sia nella condotta di guida, sia in merito alle dichiarazioni rese in occasione di eventuali sinistri.

Per l’attuazione di queste misure sono necessari: l’adozione di un regolamento ISVAP – di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico (MISE) ed il Garante per la protezione dei dati personali – in corso di definizione, riguardante le modalità di raccolta, gestione ed utilizzo a fini tariffari dei dati registrati dai meccanismi elettronici; l’emanazione di due decreti di carattere tecnico, di competenza rispettivamente del MISE e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i cui schemi sono stati già notificati alla Commissione europea per il parere.

Un’altra misura in materia di contrasto alle frodi assicurative nel ramo r.c. auto contenuta nella legge n. 27 del 2012 riguarda la progressiva dematerializzazione dei contrassegni assicurativi cartacei mediante totale sostituzione con dispositivi elettronici e telematici che dovranno assicurare la verifica della regolarità della copertura assicurativa attraverso la consultazione di banche dati, utilizzando, ai fini di tale verifica, i dispositivi di controllo a distanza previsti dal Codice della strada. In attuazione della disposizione che consente l’utilizzo di tali dispositivi per il controllo della posizione assicurativa è prevista l’emanazione di un decreto interministeriale, di concerto con il Garante per la protezione dei dati personali per i profili di tutela della privacy. Tale provvedimento, per la cui emanazione non è fissato un termine temporale, potrebbe colmare una laguna nella disciplina applicativa di un’analoga precedente disposizione. Infatti, già la legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183 del 2011, art. 13) consentiva, dal 1° gennaio 2012, alle forze di polizia stradale di avvalersi dei dispositivi di controllo a distanza per l’accertamento della copertura assicurativa r.c. auto, ma l’assenza di disposizioni attuative ne ha, di fatto, impedito l’operatività.

Infine, il decreto legge n. 179 del 2012, di recente pubblicazione, definisce le funzioni svolte, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi assicurative, dalla nuova Autorità di vigilanza sul settore assicurativo (IVASS) individuando, in particolare, i contenuti dell’archivio informatico integrato quale banca dati di supporto a tali attività.

Tariffe r.c. auto. In questa materia, la legge n. 27 del 2012 ha introdotto alcune importanti innovazioni quali:

– l’obbligo per le compagnie di assicurazioni di praticare, a parità di condizioni soggettive ed oggettive di rischio, identiche offerte per le classi di massimo sconto. La norma riguarda i soli assicurati che, nella graduatoria delle classi di merito bonus/malus, si collocano nella classe più virtuosa. Tale disposizione è stata interpretata, soprattutto dai media, come un obbligo per le imprese di praticare agli assicurati collocati nella migliore classe di merito, a parità di altre condizioni, identiche tariffe su tutto il territorio nazionale. L’ISVAP, giudicando la norma di non facile interpretazione ha richiesto in merito un parere al MISE. Il Ministero ha chiarito che la norma non può interpretarsi come un divieto per le imprese di utilizzare il parametro della territorialità come fattore di rischio assicurativo. Ciò, infatti, sarebbe in contrasto con la libertà tariffaria sancita in sede comunitaria e, inoltre, produrrebbe un’ingiustificata redistribuzione mutualistica di oneri tra assicurati di territori diversi, derogando al principio del naturale collegamento tra tariffe e condizioni di rischio oggettive e soggettive 4;  

– l’obbligo per gli intermediari autorizzati alla distribuzione di prodotti assicurativi r.c. auto di informare il cliente, prima della sottoscrizione di un contratto, in modo corretto, esaustivo e trasparente anche sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali offerte da almeno tre diverse imprese di assicurazione non appartenenti ai medesimi gruppi, a pena la nullità del contratto a solo favore dell’assicurato. Poiché la norma non  prevede la modalità di fornitura delle informazioni da parte dell’intermediario, è prevista da parte dell’ISVAP la predisposizione di uno standard di modalità operative. Pertanto, l’operatività della disposizione è momentaneamente sospesa in attesa della prossima adozione del regolamento attuativo, il cui schema è stato già sottoposto dall’ISVAP a pubblica consultazione nel mese di luglio 2012;

– l’obbligo per le imprese assicurative di applicare automaticamente la riduzione del premio assicurativo in assenza di sinistri, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed espressamente indicata nel contratto. La mancata applicazione delle disposizione, il cui contenuto innovativo riguarda l’obbligo di preventiva indicazione nel contratto della misura percentuale delle variazioni del premio applicabili in caso di sinistro ovvero di assenza di sinistro, comporta per le imprese l’applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 50.000 euro. L’ISVAP ha chiarito che la disposizione deve essere applicata secondo un meccanismo biennale di “scorrimento” e che la riduzione di premio, nel primo anno, non può essere compensata da eventuali incrementi tariffari connessi all’incremento dei costi di risarcimento. Tale interpretazione dell’Autorità di vigilanza non è stata condivisa dall’ANIA secondo la quale la norma avrebbe l’esclusiva finalità di assicurare una maggiore trasparenza sulle variazioni annuali di tariffa applicate ma non comporta il fatto che le riduzioni tariffarie applicate per assenza di sinistri non possano essere annualmente assorbite da incrementi dovuti al fabbisogno tariffario.    

Tutela della concorrenza e del consumatore. Sempre in materia di r.c. auto, il decreto legge n. 179 del 2012 introduce ulteriori novità a tutela del consumatore.

In primo luogo fissa ad un anno la durata massima del contratto di assicurazione obbligatoria e degli altri contratti eventualmente abbinati e ne vieta tassativamente il rinnovo tacito. Eventuali clausole in contrasto con tale previsione sono nulle e la nullità opera esclusivamente a vantaggio  dell’assicurato. Per i nuovi contratti, la norma è operativa dalla data di entrata in vigore del decreto legge 5, per i contratti già stipulati a tale data contenenti clausole di tacito rinnovo, la norma si applica decorrere dal 1° gennaio 2013. In quest’ultimo caso, inoltre, le imprese assicuratrici sono tenute a comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto al termine originariamente pattuito in tali clausole  per l’esercizio della facoltà di disdetta del contratto.

Al fine di consentire al consumatore di esercitare in modo più consapevole la facoltà di scelta contrattuale, è prevista la definizione di un “contratto base” r.c. auto contenente le clausole minime necessarie per l’adempimento dell’obbligo di legge, articolato secondo classi di merito e profili dell’assicurato. Sono, inoltre, definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura assicurativa applicabili al contratto base. Ciascuna impresa assicurativa determina liberamente il prezzo del contratto base e delle ulteriori garanzie e clausole ed è tenuta a formulare obbligatoriamente la propria offerta al consumatore, anche tramite il proprio sito. Il termine per l’operatività di tale misura è fissato in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 179 del 2012.

Per favorire più in generale una efficace gestione dei rapporti contrattuali assicurativi, le imprese autorizzate all’esercizio dei rami vita e danni dovranno prevedere nei propri siti internet aree riservate a ciascun contraente, consultabili attraverso modalità di accesso controllato, tramite le quali sia possibile consultare le coperture in essere, le coperture sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze e, per le polizze vita, i riscatti e le valorizzazioni aggiornate, nonché provvedere direttamente ai rinnovi ed ai pagamenti dei premi.

Un’altra misura contenuta nel decreto legge n. 179, che dovrebbe facilitare il consumatore spesso disorientato dall’eccessiva frammentazione del mercato, riguarda più in particolare l’organizzazione della rete distributiva, prevedendo la possibilità per gli intermediari di attivare forme di collaborazione reciproca, in un’ottica di superamento della figura dell’agente monomandatario. In altri termini, uno stesso agente potrà offrire al consumatore prodotti di compagnie diverse da quella da cui ha ricevuto il mandato, purché al cliente sia assicurata una informazione corretta e completa in merito alle modalità della collaborazione, all’identità degli intermediari ed al ruolo da loro svolto.

Polizze sanitarie. Il decreto legge n. 158 del 2012 in materia di tutela della salute, in corso di conversione, ha fissato i criteri in base ai quali debbono essere disciplinate le procedure ed i requisiti minimi ed uniformi dei contratti assicurativi per gli esercenti le professioni sanitarie. La norma completa, per il comparto sanitario, quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto legge n. 138 del 2011 in materia di obbligo, per chi esercita una libera professione, di sottoscrivere un contratto di assicurazione per la responsabilità civile. 

Polizze dormienti. In tale ambito il decreto legge n. 179 del 2012 ha introdotto un’importante novità di sicuro interesse per i consumatori. E’ stato infatti portato da due a dieci anni il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione. In base alla legge n. 266 del 2005, i premi non riscossi per effetto della prescrizione devono affluire al Fondo Depositi dormienti, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello di scadenza del termine di prescrizione. La previsione di un termine maggiore consente pertanto ai beneficiari maggior tempo per espletare le procedure di riscossione, particolarmente lunghe nel caso di successione.

 22 ottobre 2012 




1 Recante conversione in legge del decreto legge n.1 del 2012 (per l’analisi di tutte le disposizioni di interesse dei consumatori clicca qui https://www.assoutenti.it/articolo.asp?sez=119&art=999&prev=b ).
2 Comunicato stampa del 20 settembre 2012.
3 Tali norme riprendono quelle già contenute in un apposito disegno di legge, già approvato dalla Camera ed all’esame del Senato.
4 Cfr. ISVAP, Lettera al mercato del 19 aprile 2012.
5 20 ottobre 2012.