Pubblicità ingannevole di prodotti cosmetici: il prodotto antirughe Freeze 24-7 della Life

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Il Consiglio di Stato conferma definitivamente la sanzione di 65.000 euro  

 

Ci siamo interessati più volte delle pubblicità ingannevoli riguardanti i prodotti cosmetici (vedi da ultimo il caso di ICIM International ). L’Antitrust ha sanzionato molte aziende, elaborando una serie di principi e regole da rispettare (leggi il vademecum ). Una recente sentenza del Consiglio di Stato ci consente di tornare su questo tema.

Nel 2009 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deliberato una sanzione di 65.000 euro nei confronti della società Life per la pubblicità di una crema antirughe, Freeze 24-7, realizzata su internet1. Secondo l’Agcm, che si è avvalso anche dell’apporto dell’Istituto Dermopatico dell’Immacolata (IDI), i messaggi pubblicitari attribuivano al prodotto “caratteristiche e proprietà non ancora sperimentalmente accertate e non fondate su evidenze scientifiche ampiamente condivise”. Inoltre si effettuava un’indebita associazione della crema ad un noto medicinale “… a differenza del Botox non ha effetti collaterali … non è un farmaco, e tutti gli ingredienti … sono sicuri, non hanno avvertenza minacciose sull’etichetta, non fanno false promesse e non impiegano aghi …” mentre la funzione  dei medicinali è assolutamente diversa da quella dei cosmetici: come ribadito più volte dall’Autorità “al prodotto cosmetico non possono essere attribuite – direttamente, indirettamente o in modo ambiguo – proprietà curative o terapeutiche capaci di intervenire in maniera risolutiva e definitiva sulle cause degli inestetismi”.

Sempre nel 2009 il Tar del Lazio ha respinto il primo ricorso di Life, confermando il giudizio dell’Antitrust sia sull’inadeguatezza dello studio presentato dalla società per dimostrare l’efficacia del prodotto sia sull’impropria assimilazione tra cosmetico e farmaci, che operano su piani completamente diversi 2.

Nel settembre del 2012 il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente sulla vicenda, ha confermato la sanzione alla Life, condannata anche al pagamento delle spese processuali 3.

24 settembre 2012



1 Cfr. il procedimento PS306, provvedimento 19390 del 2009.
2 Vedi sentenza della I sezione del Tar del Lazio n.13023 del 2009.
3 Vedi sentenza della VI sezione n. 5070 del 2012.