La campagna pubblicitaria di Trenitalia “Viaggia in Italia a partire da 9 euro”

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L’Antitrust accetta gli impegni di Trenitalia per cessare la pubblicità e modificare il sistema di prenotazione on line

 

Il 6 settembre 2012 l’Antitrust ha concluso l’esame della campagna promozionale promossa da Trenitalia riguardante la vendita di biglietti a prezzi molto vantaggiosi; in particolare, lo spot televisivo così recitava: “Con Trenitalia, da oggi il prezzo lo scegli tu! Viaggia in Italia a partire da 9 euro! Scopri il prezzo migliore per te! Parti con Trenitalia! Trenitalia: la scelta più conveniente che c’è!”. Un’associazione dei consumatori lamentava l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario, in quanto sarebbe risultato assai limitato il numero dei posti realmente disponibili a tariffa scontata.

Subito dopo l’apertura del procedimento, Trenitalia provvedeva a sospendere la campagna pubblicitaria e a modificarne i contenuti. Successivamente, ha presentato alcuni impegni volti:

        ad ampliare in modo significativo l’offerta dei posti offerti a prezzo scontato (ad es. sono stati raddoppiati i posti per la tariffa più vantaggiosa, quella a 9 euro);

        a migliorare il proprio sito internet e a rendere più agevole l’individuazione delle offerte; in particolare, nella procedura di acquisto on line, sarà subito specificato se l’offerta a prezzo ridotto è ancora disponibile o no.

L’Antitrust ha giudicato tali impegni idonei a rimuovere i possibili profili di illeceità, tenuto conto della tempestiva cessazione della campagna pubblicitaria, dell’aumento dei biglietti a prezzo ridotto e delle modifiche al sito internet: si tratta di iniziative che garantiranno benefici per i consumatori. Con l’occasione l’Autorità ribadisce l’importanza di applicare in modo rigoroso anche nel settore del trasporto ferroviario – in cui è stato da poco avviato un processo di liberalizzazione e concorrenza – le regole di trasparenza e di chiarezza sulle tariffe offerte, come già avviene in altri comparti dei trasporti 1.

 

24 settembre 2012



1 Cfr. il procedimento PS371B del 2010, delibera n. 20906.