Indennizzi agli utenti per cambio gestore non richiesto, ostacoli a diritto di recesso, ritardata attivazione, modifiche piani tariffari e altri disservizi

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Sintesi dei provvedimenti adottati dall’AGCom il 2 agosto 2012 riguardanti BT Italia, Tiscali, Mc Link, Vodafone, TeleTu e Fastweb

 

Il 20 settembre 2012 l’Autorità garante delle comunicazioni (AGCom) ha pubblicato sul suo sito le delibere approvate in data 2 agosto 2012 dalla Commissione infrastrutture e reti  relative ad alcune controversie tra operatori telefonici ed utenti (cittadini o imprese). Ricordiamo che, in base alla normativa vigente, spetta all’AGCom valutare le richieste di indennizzo presentate dagli utenti, ferma restando la possibilità per questi ultimi di rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti. Sintetizziamo qui di seguito gli aspetti più significativi.

Cambio gestore non richiesto. Una società lamentava il trasferimento della propria linea telefonica da Telecom a BT Italia senza che avesse espresso consenso al cambio di operatore; successivamente la BT Italia aveva anche interrotto il servizio. L’Agcom ha verificato che il consenso era stato espresso telefonicamente da persona diversa dal titolare della linea e che anche il contratto cartaceo non era stato controfirmato dai responsabili della società. Conseguentemente, la BT Italia è stata condannata ad un indennizzo di circa 1.500 euro (oltre a 100 euro per spese procedurali) e alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate 1.

Ostacoli al diritto di recesso. L’AGCom ha dato torto alla BT Italia per il mancato seguito al ripensamento dell’utente esercitato nei tempi previsti dalla legge: la società non ha neppure informato l’operatore donating (Telecom), con conseguente interruzione della linea per 70 giorni: in conclusione, è stato deliberato un indennizzo di 2.100 euro (70 giorni per 15 euro di indennizzo giornaliero per ciascuna utenza interessata, oltre agli interessi legali) più 50 euro di spese 2. In un altro caso, un utente lamentava il fatto che Tiscali avesse continuato ad addebitare, a mezzo di RID bancario, il canone per il servizio adsl nonostante la disdetta effettuata dal cliente (con passaggio ad altro operatore) nel gennaio del 2007. La società si è difesa sostenendo di non aver mai ricevuto la lettera di disdetta. L’Agcom, dopo aver verificato che in ogni caso il servizio adsl di Tiscali è comunque cessato il 24 gennaio 2018, ha condannato la società a restituire tutte le somme indebitamente riscosse dopo tale data (oltre a 100 euro per spese procedurali) 3.

Mancata o ritardata attivazione. Un utente lamentava di aver stipulato in data 23 settembre 2011 un contratto con la Mc –Link per una linea adsl ma la società ha attivato la linea solo il 15 gennaio 2012, con un ritardo di 84 giorni rispetto al termine di 30 giorni previsto dal contratto stesso. Conseguentemente, l’Agcom ha deliberato un indennizzo di 1.260 euro (oltre 100 euro per spese di procedura) 4. Un altro caso riguarda la mancata attivazione del servizio dopo che l’utente aveva accettato la proposta contrattuale di Vodafone. La società ha dato notizia al consumatore di non voler attivare il servizio solo a 5 mesi di distanza, a seguito di un reclamo, impedendo di fatto all’utente anche di rivolgersi in alternativa ad un altro operatore. Conseguentemente, l’AGCom ha deliberato un indennizzo complessivo di 1.050 euro (oltre a 100 euro per spese procedurali) 5.

Cambi tariffa unilaterali. Due utenti lamentavano l’addebito da parte di Tiscali di un costo di disattivazione, pari a 88 euro, a seguito del passaggio ad un altro operatore. Tale voce non era inclusa nel contratto originario, ma era stata inserita come modifica delle condizioni generali di contratto solo a partire dal 2011. L’Agcom ha deliberato la restituzione di tale addebito (oltre a 100 euro per spese di procedura) perché Tiscali si è limitata a dare notizia generica ai due utenti di tale variazione unilaterale: in fondo ad una fattura si faceva un mero riferimento al sito, senza porre l’utente nelle condizioni di comprendere il valore di tali modifiche contrattuali e le modalità di esercitare il recesso che, in base alla legge, deve essere effettuato entro 30 giorni della comunicazione dell’azienda 6.

Parziale attuazione del contratto. L’AGCom ha dato ragione ad alcuni utenti che lamentavano una serie di inadempimenti contrattuali da parte di Vodafone (ritardo nell’attivazione della linea e nella consegna degli apparati, non applicazione di tariffe agevolate, mancata portabilità di alcuni numeri telefonici, perdita delle numerazioni in uso da oltre 20 anni). L’Agcom ha condannato la società al pagamento di un indennizzo complessivo di 8.000 euro, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate (oltre 50 euro a titolo di spese) 7.

Malfunzionamenti ed interruzioni del servizio. In seguito alla segnalazione di un utente, l’ACGom ha verificato il malfunzionamento della linea adsl per 65 giorni addebitabile alla responsabilità di TeleTu, che risulta responsabile anche della mancata liberazione della linea, ciò che ha impedito la corretta erogazione del servizio ADSL da parte di un altro operatore cui l’utente si era nel frattempo rivolto; l’utente ha anche lamentato la perdita della numerazione telefonica da lui utilizzata da oltre 10 anni. In conclusione, l’Agcom ha deliberato un indennizzo complessivo di 3800 euro circa (oltre a 100 euro per spese di procedura) 8. In un altro caso, a seguito di malfunzionamento della propria linea telefonica, l’utente inviava regolare disdetta, ma la società continuava a fatturare: l’Agcom ha condannato BT Italia alla restituzione di tutti gli importi illegittimamente addebitati (oltre a 100 euro per spese procedurali) 9. In un altro procedimento, una società lamentava l’indebita interruzione del servizio, che risulta attribuibile alla esclusiva responsabilità della BT Italia: per queste ragioni è stato riconosciuto un indennizzo di 1.815 euro (121 giorni per 15 euro di indennizzo giornaliero oltre agli interessi legali) più 100 euro di spese. L’Agcom non ha invece riconosciuto l’indennizzo per la perdita del numero originario, in quanto la società non ha effettuato tale richiesta di trasferimento nelle forme previste dalla disciplina vigente 10.

Portabilità. Un utente lamentava di aver richiesto la portabilità della propria linea telefonica a Fastweb, la quale però si limitava ad attribuire un numero provvisorio, senza dar corso alle normali procedure per la portabilità del numero nei confronti dell’operatore donating (in questo caso Telecom), che continuava perciò a fatturare nei mesi immediatamente successivi. L’Agcom ha deliberato un indennizzo di 680 euro (oltre 100 euro per spese procedurali) cui va aggiunta la restituzione all’utente delle somme relative alle bollette emesse da Telecom 11.

21 settembre 2012



1 Cfr. la delibera n. 85/12/CIR .
2 Cfr. la delibera n. 75/12/CIR .
3 Cfr. la delibera n. 76/12/CIR .
4 Cfr. la delibera n. 90/12/CIR .
5 Cfr. la delibera n. 87/12/CIR .
6 Cfr. la delibere nn. 83 e 84/12/CIR .
7 Cfr. la delibera n. 79/12/CIR .
8 Cfr. la delibera n. 80/12/CIR .
9 Cfr. la delibera n. 88/12/CIR .
10 Cfr. la delibera n. 77/12/CIR .
11 Cfr. la delibera n. 81/12/CIR .