Abuso di posizione dominante nel mercato del calcestruzzo

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Il Consiglio di Stato ribadisce la precedente sentenza del TAR confermando la sanzione di 1,96 milioni di euro per la società RDB

 

Nel 2007 l’Antitrust aveva condannato le società RDB e Xella International GmbH per intesa restrittiva della concorrenza al fine di monopolizzare e ripartirsi il mercato italiano del calcestruzzo cellulare autoclavato: si tratta di materiale per murature particolarmente innovativo, caratterizzato da un’estrema facilità di lavorazione e da caratteristiche tecniche, quali un buon isolamento termico ed acustico, che lo rendono particolarmente idoneo ad assicurare gli attuali standard richiesti dalla normativa in materia edilizia. L’Antitrust aveva irrogato alle due società le sanzioni pecuniarie rispettivamente di 1.860.000 euro e di 510.000 euro. Nel medesimo provvedimento l’Autorità aveva, inoltre, accertato che RDB aveva posto in essere una condotta di abuso di posizione dominante consistente nell’adozione di una complessa strategia predatoria volta ad estromettere dal mercato italiano del CCA l’impresa concorrente Italgasbeton, comminandole la sanzione pecuniaria di 1.960.000 euro 1.

Le società sanzionate hanno presentato ricorso al Tar, il quale, nel 2008, ha annullato il provvedimento dell’Antitrust per la parte concernente la sussistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza posta in essere dalle società RDB. e Xella International GmbH, sulla base dell’insufficienza degli elementi probatori posti dall’Autorità a fondamento del relativo accertamento, mentre ha respinto il ricorso proposto da RDB, ritenendo presenti nel comportamento della società gli elementi costitutivi dell’abuso di posizione dominante 2.

Avverso la  sentenza del Tar hanno presentato appello sia la RDB che l’Autorità. In particolare, la RDB ha contestato l’erronea individuazione del mercato dominante, escludendo che il settore della  produzione di calcestruzzo cellulare autoclavato rappresenti un mercato distinto rispetto a quello degli altri materiali per murature, nel cui ambito la stessa società era detentrice di una quota alquanto ridotta, con conseguente inconfigurabilità di una sua posizione dominante. L’Autorità, a fondamento del ricorso avverso la parte della sentenza riguardante l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza tra le società RDB e Xella International GmbH, contestava  l’erronea affermazione da parte del Tar della carenza di prova dell’accordo anticoncorrenziale tra le imprese per la mancanza di una forma di accettazione da parte di RDB, delle proposte di Xella, basata su un’erronea accezione, in senso prettamente civilistico, della nozione di accordo, non applicabile alle intese anticoncorrenziali.

Il Consiglio di Stato ha, di fatto, confermato la decisione del Tar, respingendo entrambi i ricorsi 3.

18 settembre 2012



1 Provvedimento n. 17522 del 27 ottobre 2007.
2 Tar del Lazio, sezione I, sentenza n. 06213/2008.
3 Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza n. 04873/2012.