Legge n. 135 del 7 agosto 2012 (conversione in legge del D.L. n. 95 del 2012): c.d spending review

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Sintesi delle disposizioni di maggior interesse per i consumatori

 

Riforma dell’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni. L'art. 13 prevede la soppressione dell'ISVAP e la contestuale costituzione dell'Istitutoper la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). A seguito delle modifiche introdotte al Senato non figura più la norma che disponeva la soppressione della Commissione di vigilanza suifondi pensione (COVIP), le cui competenze sarebbero anch’esse confluite nell’IVASS.

Ferme restando le competenze già attribuite all’ISVAP, la governance dell’IVASS è così definita: Presidente è, di diritto, il Direttore generale della Banca d’Italia; il Consiglio, cui spettano le attività di amministrazione generale, è costituito dal Presidente e da due membri nominati con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Governatore della Banca d’Italia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; la direzione strategica è attribuita al Direttorio della Banca d’Italia, integrato dai due consiglieri come sopra nominati (per approndimenti leggi questa scheda ).

Prescrizioni di farmaci. L’art. 15, comma 11-bis, prevede che, in caso di prima diagnosi di una patologia cronica o in presenza di un nuovo episodio di patologia non cronica e a fronte del possibile utilizzo di più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare sulla ricetta la denominazione del principio attivo utilizzabile, senza indicare alcun farmaco specifico. Il medico ha comunque la facoltà di indicare un medicinale specifico a base dello stesso principio attivo; affinché tale indicazione sia vincolante per il farmacista, l'indicazione del medico della non sostituibilità del farmaco prescritto deve essere motivata.

La normativa pre-vigente, recata dal decreto legge n. 1 del 2012, stabiliva che il medico, nel prescrivere un farmaco, era tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare  il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risultasse apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salva richiesta di quest’ultimo, era tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale equivalente avesse prezzo più basso, ovvero a fornire, in caso diverso, quello avente il prezzo più basso.

Risorse per le regioni. L’art. 16 attribuisce alle regioni a statuto ordinario e alle regioni Sicilia e Sardegna un contributo pari complessivamente a 800 milioni di euro per l'anno 2012, che le regioni dovranno utilizzare al fine di consentire agli enti locali di rimodulare gli obiettivi del patto di stabilità.

Il comma 12-septies consente di anticipare al 2013, per le regioni sottoposte al piano di rientro finanziario, l'aumento dell'addizionale IRPEF pari a un ulteriore 1,1%.

L’art. 16-bis prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio da emanare entro il 31 ottobre 2012, siano definiti criteri e modalità di ripartizione e trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle risorse del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Le risorse di tale Fondo e quelle derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio non potranno più essere destinate a finalità diverse dal finanziamento del trasporto pubblico locale, compreso quello ferroviario.

I criteri sono, in particolare, finalizzati a incentivare le Regioni e gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la programmazione e la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale, anche ferroviario, mediante: a) un’offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata .

Rinvio aumento IVA. L'art. 21 prevede il posticipo dell'incremento delle aliquote IVAdel 2 per cento al1o luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013 (anziché dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012); inoltre, dal 1o gennaio 2014 tali aliquote sono rideterminate con un incremento dell'1 per cento anziché del 2,5 per cento come previsto dalle disposizioni vigenti prima del decreto. L’incremento non sarà praticato se interverranno, prima del 1° luglio 2013, provvedimenti di riduzione strutturale della spesa pubblica di corrispondente entità.

Aumento delle sanzioni dell'Antitrust. L’art. 23, comma 12 quinquiesdecies, aumenta da 500.000 euro a 5 milioni di euro l’importo massimo delle sanzioni per pratica commerciale scorretta deliberate dall’Antitrust. Ed è aumentato a tale importo anche la sanzione massima nei casi di reitera del comportamento scorretto. La norma precisa che la competenza in materia di pratiche commerciali scorrette appartiene esclusivamente all’Autorità garante della concorrenza, ad eccezione dei soli casi in cui una normativa di derivazione comunitaria, finalizzata a tutelare i consumatori, attribuisca tale competenza ad altra Autorità dotata di poteri inibitori e sanzionatori,