Legge n. 134 del 7 agosto 2012 (conversione del decreto legge n. 83 del 2012): misure urgenti per la crescita del Paese

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Sintesi delle disposizioni di maggior interesse per i consumatori

 

Art. 11 Aumenta dal 36 al 50% la detrazione IRPEF per ristrutturazioni edilizie, fino al 30 giugno 2013, aumentando altresì l’importo massimo da 48000 a 96000 euro. Viene prorogata altresì al 30 giugno 2013 la detrazione del 55% per spese per il risparmio energetico.

Art. 13 Reca norme di semplificazione in materia edilizia. Ogni amministrazione competente deve indicare sul sito il nominativo del dipendente cui spetta il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento.

Nei casi in cui sia consentita la segnalazione di inizio attività (SCIA) e la DIA, pareri e atti della PA sono sostituiti da autocertificazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, salvo le verifiche in sede di controllo. Le Amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio tutti gli atti e i documenti in possesso di altre PA e non possono richiederli ai privati.

Lo sportello unico per l’edilizia è il punto di accesso unico per i privati per tutto quanto riguardi le vicende amministrative di titoli e interventi edilizi.

Art. 17 Proroga al 31 dicembre 2012 il termine, già più volte prorogato, per l’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo contenente norme contro l’esercizio abusivo di taxi e noleggio con conducente.

Art. 17 decies Prevede un contributo per l’acquisto di veicoli a bassa emissione, con consegna di altro veicolo, immatricolato da almeno 10 anni, del medesimo proprietario per la rottamazione.

Il contributo consiste in uno sconto sul prezzo del 20% (per il 2013 e 2014) fino a un massimo di 5000 euro e del 15% (nel 2015) fino a un massimo di 3500 euro per veicoli con emissioni fino a 50 g/km; i suddetti massimali scendono, rispettivamente, a 4000 e 3000 euro per veicoli con emissioni fino a 95 g/km e a 2000 e 1800 euro per veicoli con emissioni fino a 120 g/km.

Art. 18 Integra le disposizioni vigenti in materia di trasparenza delle PA e delle società pubbliche, con particolare riferimento ai dati relativi all’erogazione di vantaggi economici di qualsivoglia natura erogati a imprese, professionisti, privati ed enti pubblici, da pubblicare sul sito web.

Art. 37 Modifica alcune disposizioni della normativa di gare per il servizio di distribuzione del gas e per le concessioni idroelettriche.

In particolare, quanto alla distribuzione del gas, prevede che alle gare, per ambito territoriale, non possono partecipare le società che gestiscono servizi pubblici locali per affidamento diretto o comunque non affidati ad evidenza pubblica, ad eccezione delle prime gare che saranno indette. L’esclusione dalle gare non riguarda, comunque, le società quotate e loro controllate e le società miste pubblico-privato. Gli ambiti per il servizio di distribuzione del gas restano quelli stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2011.

In materia di concessioni idroelettriche, la durata può arrivare fino a 30 anni (da un minimo di 20), in relazione agli investimenti richiesti al concessionario. Le Regioni e gli enti locali potranno destinare non meno del 20% del canone concessorio alla riduzione dei prezzi dell’energia elettrica.

Art. 43 Affida il potere sanzionatorio amministrativo in materia di indicazione di provenienza “Made in Italy” alle Camere di commercio.

Art. 59 bis Stabilisce che il Ministero dell’agricoltura dovrà, entro sei mesi, definire una forma di etichettatura che contrasti la falsificazione dei prodotti variamente protetti, attraverso sistemi elettronici di sicurezza, prevedendo, ove possibile, controlli a distanza.