Il Consiglio di Stato ripristina una sanzione decisa dall’Antitrust nel 2009
Assoutenti si è interessata molte volte del tema delle pratiche commerciali scorrette poste in essere da istituti bancari: leggi ad esempio l’articolo contenuto nella Newsletter Guarda che ti riguarda, n. 11 . Una recente sentenza del Consiglio di Stato ci consente di tornare su questo argomento.
Negli anni 2008/2009 l’Autorità garante della concorrenza aveva sanzionato molte banche (UniCredit, Banca popolare di Milano, Banco di Sicilia, Intesa S. Paolo etc) per una serie di comportamenti volti a ostacolare o rendere oneroso il trasferimento di un mutuo ad altro istituto 1. Tar e Consiglio di Stato non avevano condiviso tali decisioni, sostenendo che la normativa vigente all’epoca dei fatti 2 non precisava in modo chiaro l’assenza di qualsiasi onere a carico dei soggetti interessati alla portabilità. Secondo i giudici amministrativi, tale principio è stato stabilito solo a seguito delle modiche approvate nel 2008 3: conseguentemente, sono state annullate le forti sanzioni decise dall’Antitrust 4.
Recentemente, il Consiglio di Stato si è espresso in merito ad un analogo provvedimento assunto nel 2009 dall’Agcm nei confronti della Barclays 5. Il giudice amministrativo 6 ha confermato l’orientamento precedente sulla mancanza di un vincolo legislativo per gli istituti bancari per quanto concerne l’assenza di oneri in caso di portabilità dei mutui.
Al tempo stesso, il Consiglio di Stato ha dato però ragione all’Antitrust in merito ad un’altra condotta scorretta. L’Autorità aveva infatti deliberato una specifica sanzione perché la banca rendeva di fatto obbligatorio il ricorso ad un numero a tariffazione elevata 899 per avere informazioni in ordine al contratto di finanziamento, senza peraltro indicare preventivamente il costo della telefonata. Dagli accertamenti svolti è emerso che i tentativi effettuati da molti cittadini di ottenere tali informazioni, in tempi accettabili, tramite strumenti alternativi (numero verde, lettera, fax, posta elettronica, sportelli bancari etc) non hanno ottenuto riscontro e che il cliente è stato comunque invitato a contattare il numero 899 del customer care. Questa condotta si configura di fatto come un ostacolo per il consumatore che intende esercitare diritti contrattuali, costretto a versare una somma aggiuntiva di importo significativo per la fruizione del servizio.
Anche secondo il Consiglio di Stato il comportamento risulta scorretto, in quanto la banca ha istituito un canale a pagamento, approfittando della situazione di incertezza normativa, mentre tali informazioni avrebbero dovuto essere fornite gratuitamente proprio per favorire una corretta formazione della volontà del consumatore. In conclusione, la Barclays dovrà pagare una sanzione di 270.000 euro.
25 giugno 2012
1 Vedi per tutti il procedimento PS1191, provvedimento n. 18731 del 2008.
2 Vedi in particolare l’art. 7 del decreto legge n. 7 del 2007.
3 Cfr. l’articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 185 del 2008.
4 Vedi ad esempio le sentenze del Consiglio di Stato nn. 9322 e 9329 del 2010.
5 Vedi il procedimento PS740, provvedimento n. 19622 del 2009.
6 Cfr. la sentenza del Consiglio di Stato n. 3585 del 2012.