Nuovo Osservatorio sul credito e modifiche delle commissioni bancarie
Ove lo ritenga necessario e motivato, il Prefetto segnala all'Arbitro bancario finanziario specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il Prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.
Il decreto apporta modifiche a quanto disposto dall’art. 27 bis del decreto n. 1 del 2012 in materia di commissioni bancarie , stabilendo che:
– l'ammontare della commissione bancaria è determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti;
– la commissione bancaria non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.
28 maggio 2012