Agevolazioni non riconosciute, ostacoli alla migrazione, mancati adempimenti, servizi non richiesti e altri disservizi a danno di singoli consumatori

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L’Autorità garante delle comunicazioni sanziona Wind, TeleTu, Fastweb, Tiscali, H3G e BT Italia

 

Il 29 marzo 2012 l’AGCOM ha considerato responsabile Wind per non aver tempestivamente accordato le agevolazioni tariffarie per i servizi di accesso ad internet da postazione fissa, previste dalla disciplina vigente a favore di un non vedente: la sanzione è stata quantificata in 25.823 euro, pari al minimo edittale, tenendo conto della successiva risoluzione del problema a seguito deil reclamo dell’utente, con contestuale restituzione degli importi fino ad allora addebitati 1.
Nella stessa data l’AGCOM ha deliberato una sanzione di 58.000 euro a carico di TeleTu per il ritardo di 5 mesi nella della procedura di migrazione dell’utenza fissa (con separato accordo di conciliazione la società aveva già riconosciuto rimborso delle fatture emesse per servizi non usufruiti e indennizzi a ristoro dei disservizi) 2.
 
Sempre il 29 marzo 2012 l’AGCOM ha risolto il contenzioso tra consumatori e diversi gestori telefonici, adottando i provvedimenti di seguito sintetizzati.
Il primo caso riguarda il comportamento di Fastweb, che non ha dato corso ad un contratto per la fruizione dei servizi in “tecnologia fibra” e successivamente anche sospeso il servizio di fonia vocale ed il servizio Adsl erogati in precedenza da altri due operatori; l’AGCOM ha contestato alla società di non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l’impossibilità tecnica di attivazione dei servizi in fibra ottica, e di non avere rispettato gli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente in caso di ostacoli tecnici all’attivazione di un servizio. L’Autorità ha deliberato un indennizzo di 2.648 euro oltre a 100 euro per spese di conciliazione 3.
Il secondo caso concerne il lungo periodo di malfunzionamento del servizio di fonia vocale (interessato da brusii e rumori metallici) non risolto da Tiscali, nonostante i ripetuti reclami; l’Autorità ha deliberato un indennizzo di 692 euro oltre a 100 euro per spese di conciliazione 4
Un'altra vicenda riguarda l’impossibilità per un utente di Tiscali di ricevere telefonate per l’acquisizione degli ordinativi di consegna da parte della propria clientela, con conseguenti danni per l’attività commerciale; il problema è stato risolto solo a distanza di alcuni mesi. L’Autorità ha deliberato un indennizzo di 625 euro oltre a 100 euro per spese di conciliazione 5.
C’è anche il caso di un cliente di H3G che lamentava il traffico anomalo della sua utenza telefonica. Secondo la giurisprudenza consolidata, in caso di contestazione, l’operatore telefonico deve provare l’esattezza dei dati posti a base della fattura. Anche se nel caso in questione non risulta applicabile la recente disciplina (delibera n. 326/10/CONS), che rende più trasparenti le condizioni tariffarie dei servizi di dati in roaming 6, anche al fine di contrastare il fenomeno delle fatture troppo “salate”, ci sono comunque disposizioni volte a consentire agli utenti di verificare il livello dei propri consumi. L’AGCOM ha pertanto disposto la restituzione di 537 euro del traffico telefonico, oltre a 274 euro per l’illegittimo addebito di penali e costi del recesso anticipato deciso dalla società 7.
L’AGCOM ha discusso anche il ricorso di un cliente Wind, il quale lamentava, da un lato, l’attivazione di servizi non richiesti e, dall’altro, l’improvvisa disattivazione del servizio ADSL su un’altra utenza. L’Autorità ha disposto la restituzione dell’importo di 832 euro in quanto la società non ha provato l’esistenza di una formale richiesta di attivazione del servizio ed un indennizzo di 660 euro per la disattivazione dell’altra utenza senza preventiva informazione sull’esistenza di bollette non pagate 8.
Un'altra vicenda riguarda l’indebita fatturazione emessa dalla BT Italia a fronte di un servizio non più usufruito, in quanto regolarmente disdettato; l’Autorità ha disposto la restituzione delle somme non dovute (160 euro circa) oltread un indennizzo di 270 euro per mancata risposta ai reclami e di 200 euro per spese di conciliazione 9.
Un ultimo caso concerne Fastweb a cui carico è stato disposto un indennizzo complessivo di 1505 euro (oltre a 50 euro di rimborso per spese di procedura) per aver attivato con forte ritardo un servizio richiesto, problemi di malfunzionamento del servizio stesso e mancata risposta ai reclami dell’utente 10.
 

26 aprile 2012



1 Cfr. la delibera 156/12/CONS.
2 Vedi la delibera 157/12/CONS.
3 Cfr. la delibera 25/12/CIR.
4 Vedi la delibera 26/12/CIR.
5 Cfr. la delibera 27/12/CIR.
6 Si tratta del sistema che consente agli utenti mobili di collegarsi tra loro, eventualmente utilizzando una rete non di loro proprietà, previo pagamento di una quota all'altro operatore
7 Vedi la delibera 29/12/CIR.
8 Cfr. la delibera 31/12/CIR.
9 Vedi la delibera 32/12/CIR.
10 Vedi la delibera 33/12/CIR.