Delibera dell’Autorità garante delle comunicazioni n. 147 del 30 novembre 2011: norme riguardanti la portabilità del numero mobile

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Approvato il nuovo regolamento per ridurre i tempi della migrazione

 

La Direttiva europea 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 prevede una significativa riduzione dei tempi di completamento della Mobile Number Portability (MNP), con benefici per i consumatori. Il trasferimento delle utenze dovrà essere effettuato in un solo giorno lavorativo in luogo dei tre giorni lavorativi previsti dalla disciplina vigente (delibera Agcom n. 78/2008/CIR, come confermata più volte dalle pronunce in materia dei giudici amministrativi), la cui attuazione è stata sicuramente travagliata per le difficoltà delle aziende di adeguare la propria organizzazione e rispettare la nuova tempistica.
Con la Delibera n. 147 del 2011 sono adottate gradualmente una serie di misure dal punto di vista tecnico, procedurale, organizzativo e sanzionatorio per garantire l’effettiva realizzazione di questo nuovo obiettivo ed assicurare la tutela dei consumatori durante tutte le operazioni di trasferimento, evitando altresì il trasferimento ad altro operatore contro la volontà dei clienti.
In particolare, la nuova normativa riduce gli intervalli di tempo (le cosiddette “finestre”) nei quali gli operatori (donating e recipient) si scambiano le richieste di portabilità ed i relativi messaggi e comandi di gestione del processo. Al fine di non gravare eccessivamente sulle aziende e limitare gli errori, l’Agcom ha scelto di consentire la chiusura del processo entro le prime ore del secondo giorno successivo alla richiesta del cliente (effettuata entro le ore 19), con un leggero “sfondamento” rispetto alle 24 ore indicate dalla normativa europea. Le modalità tecniche e le procedure saranno ulteriormente affidate attraverso un apposito Accordo quadro.   
I dati dei clienti che richiedono la migrazione ad altro operatore possono essere utilizzati dal donating solo ai fini dell’attivazione della procedura, senza possibilità di contattare il cliente, neanche per segnalare anomalie.
In caso di mancato rispetto della nuova tempistica il recipient (che diviene l’unico interlocutore del cliente) riconosce un indennizzo minimo di euro 2,5 per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino ad un importo massimo di 50 euro. L’indennizzo non è dovuto per ritardi inferiori a due giorni lavorativi; per ritardi superiori a due giorni lavorativi il calcolo dell’indennizzo tiene conto di tutti i giorni di ritardo compresi i primi due. Il cliente richiede l’indennizzo con modalità semplici e non onerose, senza dover ricorrere a lettere raccomandate o chiamate a numeri a sovrapprezzo. Resta ferma la possibilità per il cliente di ricorrere alle procedure di risoluzione delle controversie previste dalla normativa vigente.
 
(Nota del redattore: occorrerà valutare con attenzione la puntuale attuazione della nuova disciplina e l’efficacia del sistema delle sanzioni alla luce sia del tetto massimo di 50 euro di indennizzo sia della mancata applicazione degli indennizzi per ritardi ricompresi nei primi due giorni lavorativi nonché per problemi legati alla manutenzione ordinaria e ad eventi "eccezionali").