Sanzione di 187 mila euro ad A2A Reti elettriche

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L’Autorità per l’energia elettrica e del gas ha multato la società A2A per violazione di norme su comunicazione dati e su fatturazione oraria di forniture

 

Nel 2010, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva esaminato la denuncia di Sorgenia (società attiva nella vendita di energia elettrica e gas ai clienti finali) riguardante il comportamento delle società del gruppo A2A (aziende che si occupano di produzione, distribuzione ed erogazione di vari servizi pubblici nel campo della distribuzione di energia elettrica, gas, teleriscaldamento etc). Secondo la Sorgenia, il gruppo A2A avrebbe ostacolato e ritardato la trasmissione dei dati in suo possesso sui clienti che avevano cambiato operatore.
L’Antitrust ha verificato che tali ritardi da parte del distributore di energia A2A potevano ostacolare le operazioni di switching (cioè il passaggio degli utenti dal vecchio operatore al nuovo) e rendere più costosi gli adempimenti amministrativi da parte delle società che effettuano la vendita al dettaglio; inoltre l’inesattezza o i ritardi nella rilevazione dei consumi effettivi da parte dei singoli utenti rendevano più facile l’emissione di bollette non veritiere e quindi creavano un danno all’immagine delle stesse società.  Abusando della propria posizione di detentore “storico” di tali informazioni, la A2A ostacolava così le nuove società che entrano sul mercato e – in omaggio ai principi della concorrenza – vorrebbero legittimamente ampliare il numero dei propri clienti.
Alla fine del procedimento, l’Antitrust ha concordato con la A2A degli impegni volti a modificare profondamente le procedure, in modo da consentire un miglioramento dell’efficienza della circolazione delle informazioni ed una riduzione dei costi per le società venditrici al dettaglio; conseguentemente, non ha deliberato sanzioni a carico di A2A 1.
 
Nel dicembre 2011, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha deliberato una sanzione di 187.000 euro nei confronti di A2A, ordinando altresì alla stessa società di porre fine a tali comportamenti2. Prescindendo dai profili di tutela della concorrenza, già esaminati dall’Antitrust, l’AEEG ha contestato alla società il mancato rispetto dell’art. 18, comma 3, del TIV 3, e dell’art. 4 del TILP 4.
In particolare – ad avviso dell’AEEG – la società elettrica non ha rispettato l’obbligo, posto all’impresa distributrice, di mettere a disposizione dei venditori di energia, entro i tempi prescritti, alcune misurazioni indispensabili per poter fatturare al cliente finale l’effettiva quantità di energia elettrica utilizzata e pregiudicando così il diritto degli utenti di avere una bolletta basata sui consumi effettivi e completa di tutte le informazioni necessarie; il secondo illecito contestato, consiste nell’effettuazione della lettura per fasce – anziché su base oraria – di alcuni punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 55 kW.


1 Vedi il procedimento A411 – provvedimento n. 21528 del 2010.
2 Cfr. laDelibera VIS 106 del 1° dicembre 2011.
3Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, allegato alla delibera AEEG n.156/07 del 27 giugno 2007.
4Testo integrato delle disposizioni in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti a i clienti finali con prelievi non trattati su base oraria – load profiling per fasce – Allegato alla Delibera n.278/2007 del 31 ottobre 2007.