Analisi delle decisioni dell’Antitrust e dei giudici amministrativi
Negli spot televisivi o nelle inserzioni pubblicitarie dei giornali la promozione di autovetture svolge sicuramente una parte da leone. Nulla di male, se non fosse che molte pubblicità sono state considerate ingannevoli dall’Autorità garante della concorrenza, che ha individuato anche altre pratiche scorrette da parte degli operatori del settore. Esaminiamo le tipologie più frequenti.
Sotto il mirino dell’Antitrust sono finite innanzitutto alcune offerte promozionali caratterizzate da scarsa chiarezza od omissioni. Si segnalano a questo proposito le pubblicità che indicano un prezzo di vendita che in realtà si riferisce ad un modello diverso da quello raffigurato 1 oppure includono nel prezzo “scontato” anche il contributo statale per la rottamazione (come nel recente caso della Chevrolet Captiva) 2. Ci sono poi le iniziative commerciali che enfatizzano “bollo auto gratis” che in realtà non è disponibile per molti dei modelli pubblicizzati 3 oppure non esplicitano le limitazioni esistenti per usufruire delle offerte promozionali (vedi il caso della Peugeot , il cui ricorso è stato respinto dal Tar). Tra i più recenti provvedimenti ricordiamo quello riguardante la campagna Idea Ford nella quale il prezzo “ridotto” del 50% era in effetti un semplice anticipo.
Rientrano in quest’ambito anche le iniziative promozionali basate su finanziamenti molto “convenienti” che non esplicitano adeguatamente il Taeg (Tasso annuo effettivo globale) e altri oneri a carico del cliente 4. Sulla stessa linea d’onda si è posto anche l’Istituto per l’autodisciplina pubblicitaria 5.
In molti dei casi sopra ricordati, si trattava di spot televisivi nei quali le scritte con qualche chiarimento erano visualizzabili solo per pochi secondi, in forma quasi illeggibile (a meno di rivederle con un registratore…..); l’Antitrust sottolinea che “la completezza della comunicazione deve coniugarsi con la chiarezza e l’immediata percepibilità delle condizioni di fruizione dell’offerta promozionale pubblicizzata”. La libertà nella costruzione dello spot non può prevaricare i diritti dell’utente di avere informazioni su aspetti essenziali: ribadendo la giurisprudenza in materia, l’Agcm afferma che la possibilità di avere ulteriori elementi sulle offerte promozionali in una fase successiva (ad esempio via internet o presso un concessionario) non fa venir meno l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario, che è volto ad “attirare” in modo non lecito l’interesse del consumatore.
Una seconda categoria riguarda le pubblicità che forniscono dati non esatti sulle caratteristiche dei modelli disponibili. Recentemente ci sono state pesanti sanzioni nei confronti di alcune case automobilistiche (Mitsubishi , Tata motors , Mazda e Toyota ) che pubblicizzavano come adibiti al trasporto delle persone modelli omologati invece come autocarri: in tali casi l’Antitrust ha disposto anche la pubblicazione sui quotidiani di una dichiarazione di rettifica. Pratiche scorrette ricorrenti anche nel settore dell’usato, con alcuni concessionari accusati di aver venduto automobili indicando un chilometraggio molto inferiore rispetto a quello reale (vedi i casi Bettini e English car6, Monzacar, Autosab e Autobrand ). Da segnalare infine una pronuncia del 2008 dell’Antitrust nei confronti della Fiat per aver pubblicizzato una autovettura come “euro 5” mentre tale omologazione ancora non era effettiva 7.
Un terzo gruppo di casi riguarda invece le garanzie. L’Autority ha condannato case automobilistiche per aver enfatizzato l’esistenza di periodi ulteriori di garanzia dei propri autoveicoli senza precisare le esclusioni previste per alcune categorie professionali 8 oppure le limitazioni esistenti per alcune componenti o per il chilometraggio percorso, come nel recente caso della Kia . Sotto accusa anche una pubblicità della Renault che prometteva la sostituzione dell’auto difettosa durante il periodo di garanzia, senza precisare che tale diritto era limitato solo ai primi tre giorni. Assoutenti ha realizzato un video che prende spunto da un noto spot radiofonico nel quale si dava particolare risalto ad alcuni vantaggi per gli acquirenti delle auto Fiat (garanzia supplementare, supervalutazione dell’usato, assicurazione incendio e furto inclusa nel prezzo) mentre alcuni modelli erano invece esclusi da tale promozione 9.
Nel settore delle auto sono frequenti i casi di pubblicità occulta . In passato l’Antitrust, nel proibire la continuazione di tale pratica, ha disposto talora la pubblicazione di una rettifica 10. A partire dal 2007, l’Agcm ha deliberato sanzioni economiche sia nei confronti delle società editrici che delle case automobilistiche 11. Il caso più recente ha riguardato la pubblicità redazionale sulla Citroen comparsa su Quattroruote , conclusasi con una sanzione complessiva di 230.000 euro.
Un ultimo fenomeno che merita di essere sottolineato riguarda l’autonoleggio: si registrano infatti situazioni in cui vengano addebitati oneri ulteriori ai clienti non rientranti nella tariffa o nei moduli di prenotazione, come nel caso della Europcar che ha ricevuto una sanzione di 130.000 euro nel 2010. Da segnalare anche la multa comminata alla Hertz nel 2009 in seguito alle segnalazioni di alcuni consumatori i quali lamentavano di aver ricevuto in consegna un modello con caratteristiche notevolmente inferiori rispetto alla categoria descritta sul sito dell’azienda 12.
Dalla nostra esposizione emerge con chiarezza che la casistica delle pratiche commerciali scorrette ai danni degli automobilisti è molto ampia: se capita anche a te di notare comportamenti analoghi a quelli descritti, denunciali all'Antitrust o ad Assoutenti .
30 dicembre 2011 (aggiornamento dell'8 maggio 2012)
1 Vedi la pubblicità della Fiat natural Panda di cui al procedimento PI6419 – provvedimento n. 18063 del 2008.
2 Cfr. anche i casi Opel Astra (procedimento PI6256 – provvedimento n. 17857 del 2008) e Chevrolet Matiz (procedimento PS1579 – provvedimento n. 19498 del 2009).
3 Vedi la pubblicità della Peugeot 207 di cui al procedimento PI6356 – provvedimento n. 17992 del 2008.
4 Cfr. i casi della Fiat (procedimento PS654 – provvedimento n. 19712 del 2009; procedimento PS1470 – provvedimento n. 19731 del 2009) e Opel (procedimento PS2563 – provvedimento n. 19764 del 2009): su quest'ultimo caso leggi la scheda di Assoutenti che riporta anche il giudizio del Tar. Leggi anche la scheda sugli spot ingannevoli della Volskswagen
6 Con sentenze n. 7735 -7736 del 2011 il Tar ha respinto il ricorso delle due società che dovevano anche pubblicare una dichiarazione rettificativa su alcuni quotidiani.
7 Vedi il procedimento PS631 – provvedimento n. 19346 del 2008.
8 Cfr. la pubblicità della Fiat croma di cui al procedimento PS1592 – provvedimento n. 19623 del 2009.
9 Vedi il procedimento PI5459 – provvedimento n. 16407 del 2007.
10 Cfr. il procedimento PI991 – provvedimento n. 4757 del 1997, riguardante la pubblicità della Passat su Quattroruote. Il ricorso al Tar non ha avuto seguito.
11 Vedi ad esempio i casi della Toyota su Leggo (procedimento PI5869 – provvedimento n. 17418 del 2007) e Audi su Quattroruote (procedimento PS6226B – provvedimento n. 17850 del 2008). Il Tar si deve ancora pronunciare sui ricorsi delle società coinvolte.
12 Vedi il procedimento PS2374 – provvedimento n. 20322 del 2009. Considerata ingannevole anche la pubblicità di un’azienda che vantava su internet una gamma di autovetture e servizi molto più ampia di quella effettivamente a disposizione del cliente (procedimento PI5558 – provvedimento n. 16786 del 2007).