Analisi delle norme in materia di acque e rifiuti
L’art. 14 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui Servizi (ReS), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. L’imposta è pagata da chi detiene l’immobile a qualsiasi titolo, purché per almeno sei mesi all’anno. Una quota è calcolata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e una quota in rapporto alla quantità e qualità medie di rifiuti prodotti, con riferimento al tipo di uso dell’immobile. Alla tariffa si applica una maggiorazione per metro quadrato dello 0,3% a copertura dei costi indivisibili dei Comuni, aumentabile fino allo 0,4% e graduabile a seconda della tipologia di immobile e della zona in cui è ubicato.
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa ordinaria. Sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e i Comuni possono deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. I Comuni possono ridurre del 30% il tributo in taluni casi, fra i quali quello di abitazione con unico occupante.
Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% in caso di mancato o irregolare svolgimento del servizio, che causi pericolo o danno alle persone o all’ambiente, riconosciuto dall’autorità sanitaria.
I Comuni possono introdurre un vero e proprio corrispettivo, adottando sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti NdR: in tal modo, il decreto conferma quanto già opinato dalla Corte costituzionale, che le attuali tariffe rifiuti hanno natura tributaria e non di corrispettivo e, conseguentemente, dovrebbero essere esenti da IVA.
L’art. 21 prevede anche la soppressione dell’ Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua e della Commissione nazionale per la vigilanza delle risorse idriche. I compiti di regolazione e di vigilanza relativi ai servizi idrici sono attribuiti all’AEEG.
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