Il Tar conferma la sanzione di oltre 1,8 milioni di euro decisa dall’Antitrust
Il 14 dicembre 2011 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso l’ampia istruttoria, avviata nel 2009 a seguito di una denuncia presentata da Sky, riguardante i metodi di rilevazione degli indici di ascolto delle trasmissioni televisive svolte dall’Auditel 1. Si ricorda che tale società – di cui fanno parte diversi soggetti, ma in cui si registra una prevalenza di rappresentanti di Rai e Mediaset – svolge tali rilevazioni dal 1986, in un regime di monopolio di fatto. La rilevazione degli indici d’ascolto riveste una notevolissima importanza perché sulla base dell’audience dei programmi si determinano le scelte degli operatori pubblicitari a favore di un canale televisivo oppure di un altro; e le rilevazioni servono anche ad orientare la programmazione dei diversi canali della pay tv.
L’Antitrust ha contestato il mancato tempestivo aggiornamento dei criteri di rilevazione, pur nel quadro di una profonda trasformazione dell’offerta televisiva in atto (moltiplicazione dei canali digitali, perdita di telespettatori da parte delle reti generaliste tradizionali a vantaggio dei canali digitali e satellitari etc), aggiornamento richiesto da Sky e da altri operatori agli organismi dell’Auditel sin dal 2008 ed auspicato anche da coloro che investono in pubblicità, al fine di poter disporre di elementi più precisi sulle preferenze espresse dal pubblico televisivo nei confronti delle diverse offerte disponibili e riconsiderare così le modalità di realizzazione delle campagne pubblicitarie.
In particolare l’Auditel avrebbe abusato della propria posizione dominante con riferimento ai seguenti aspetti:
mancata pubblicazione giornaliera, fino ad ottobre 2010, dei dati di ascolto riferiti a ciascun canale, ripartiti in base alla piattaforma utilizzata (analogica, digitale, satellitare, IPTV 2): ciò è avvenuto molto tempo dopo il superamento dei problemi tecnici che avevano inizialmente ostacolato tale rilevazione;
mancata pubblicazione giornaliera, sempre fino ad ottobre 2010, dei dati relativi alla voce “altre digitali terrestri”: non è valida, secondo l’Agcm, la tesi dell’Auditel sulle difficoltà di effettuare analisi attendibili sulla base dei campioni disponibili;
erroneo computo nei dati di ascolto anche delle fasce di popolazione prive di apparecchi televisivi: così facendo il sistema di rilevazione finisce per “premiare” le reti televisive tradizionali a danno di quelle satellitari, delle quali è invece noto il numero degli abbonati.
L’Agcm non ha invece verificato responsabilità dell’Auditel per quanto riguarda la mancata inclusione nel campione statistico anche degli stranieri residenti in Italia,
In conclusione, l’Antitrust ha deliberato una sanzione complessiva di 1,8 milioni di euro nei confronti di Auditel, che tiene conto della gravità dell’abuso e della sua durata, ordinando alla società di porre fine a tali condotte.
Il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso di Auditel, condannata anche al pagamento delle spese 3.
Il giudice amministrativo ha innanzitutto respinto la tesi della società sulla competenza esclusiva dell’Autorità garante delle comunicazioni (AGCOM) a vigilare su eventuali posizioni dominanti nel settore delle telecomunicazioni e sulle modalità di rilevazione degli indici di ascolto in materia televisiva( ed a sanzionare condotte contrarie alla legge); al contrario, il Tar afferma che l’azione dell’AGCOM è volta a garantire il pluralismo informativo, rimanendo salva la competenza dell’Antitrust per quanto concerne la tutela della concorrenza e dei principi del libero mercato: le competenze delle due Autorità, nel settore delle telecomunicazioni, sono perciò pienamente compatibili, in quanto è diversa la finalità dei loro interventi. La disciplina dettata dall’Autorità di settore deve perciò integrarsi con la più generale normativa a tutela della concorrenza; nel caso in esame, il puntuale rispetto delle disposizioni dettate dall’AGCOM non preclude l’intervento dell’Antitrust per quanto concerne l’abuso di posizione dominante da parte di Auditel, ferma restando il necessario coordinamento tra le due Autorità in un’ottica di leale collaborazione con “il fine ultimo e comune di garantire il corretto funzionamento del mercato alla cui vigilanza sono preposte”: l’Antitrust ha richiesto il prescritto parere all’AGCOM, motivando puntualmente le ragioni per le quali se ne è in parte discostato.
Nel merito, il giudice amministrativo ha confermato le valutazioni dell’Agcm sull’esistenza di una posizione dominante di Auditel, dovuta al regime di sostanziale monopolio in cui tale società ha sempre operato nel mercato della rilevazione degli indici di ascolto (tesi condivisa anche dall’AGCOM): anche secondo il Tar, i comportamenti di Auditel sono stati tali da alterare le dinamiche competitive nei mercati della raccolta pubblicitaria, della pay tv e del mercato all’ingrosso di canali televisivi, in contrasto con l’art. 102 del Trattato dell’Unione europea, che limita l’espansione delle imprese in posizione dominante proprio al fine di agevolare la concorrenza nel mercato.
In conclusione, il giudice amministrativo ha confermato la congruità delle sanzioni deliberate dall’Agcm.
15 dicembre 2011 (aggiornamento del 23 giugno 2012)