Attivazioni non richieste di gas e luce: i casi Acea e Edison

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L’Antitrust sanziona le due società con multe per complessivi 860.000 euro. Il Tar respinge il ricorso di Acea

 

Il 16 novembre 2011 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha preso in esame numerose segnalazioni di utenti ed associazioni di consumatori, a partire dal 2008, in merito all’attivazione di forniture di energia elettrica e gas non richieste da parte di Acea energia 1. In particolare, l’Antitrust ha contestato:
  • la mancata sottoscrizione del contratto o l’apposizione di firme false da parte delle agenzie incaricate di cercare nuovi clienti per la società;
  • informazioni false o inesatte date nel corso delle vendite porta a porta, al fine di convincere le persone contattate a stipulare il contratto (ad esempio prospettando la possibilità di avere sconti o semplici letture del contatore);
  • ostacoli al diritto di ripensamento da parte dell’utente, con attivazione della fornitura anche in caso di recesso.

     

Nel corso del procedimento l’Agcm ha verificato la scorrettezza del comportamento di alcune agenzie rispetto alle quali le misure di monitoraggio e controllo da parte di Acea sono state inadeguate a prevenire tali fenomeni; anche i contratti stipulati da Acea con le agenzie, che basano il compenso sostanzialmente sul numero dei nuovi clienti, hanno facilitato comportamenti scorretti da parte degli agenti. Lo stesso sistema di gestione dei reclami è apparso inefficiente, come ammesso dalla stessa azienda, al punto da favorire in alcuni casi il ritardo nella presa d’atto del legittimo recesso da parte dell’utente e l’invio di solleciti di pagamento.
Per questi motivi, l’Agcm ha applicato una sanzione di complessivi 500.000 euro, che tiene conto sia dell’aggravante costituita da una precedente violazione del codice del consumo da parte della stessa società, sia delle perdite di bilancio registrate dall’azienda. Inoltre, al fine di evitate il perpetuarsi di simili condotte scorrette, l’Antitrust ha disposto la pubblicazione dell’estratto della pronuncia sulla cronaca di Roma di due importanti quotidiani.
Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Acea energia, che aveva presentato anche una richiesta di risarcimento danni 2. Il giudice amministrativo ha ribadito la necessità di un livello di diligenza “rafforzato” da parte di aziende che operano nel settore della fornitura dell’energia elettrica ed il gas, caratterizzato da un processo di liberalizzazione che deve comunque consentire una scelta consapevole ed informata tra le diverse offerte commerciali: non è sufficiente, a tale riguardo, la sola applicazione delle regole stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, ma occorre fare riferimento anche alle più ampie tutele previste dal codice del consumo. Il Tar ha concordato anche sull’inadeguatezza dei meccanismi di controllo dell’attività degli agenti e sugli ostacoli posti al diritto di recesso degli utenti. In conclusione, il giudice ha confermato le sanzioni pecuniarie e l’obbligo di pubblicazione di un estratto della pronuncia dell’Agcm su due quotidiani, al fine di “impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti3, condannando Acea energia anche al pagamento delle spese.
 
Il 23 novembre 2011 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha preso in esame le segnalazioni riguardanti analoghe condotte da parte di Edison a partire dal 2009 4. In questo caso l’Antitrust ha contestato sia la mancata sottoscrizione del contratto o l’apposizione di firme false da parte delle agenzie incaricate sia le informazioni inesatte fornite dagli agenti nel corso delle vendite porta a porta o nei contatti telefonici. Le responsabilità di Edison sono state giudicate inferiori a quelle di Acea, e le sanzioni sono state quantificate in complessivi 360.000 euro.
 
L’Antitrust ha già sanzionato in passato comportamenti scorretti di aziende per l’attivazione non richiesta di forniture e tale valutazione è stata anch’essa confermata dal Tar (vedi il caso Italcogim ); ma il fenomeno persiste e le associazioni dei consumatori hanno presentato precise proposte all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas per contrastare tale fenomeno.
Se vuoi avere altri esempi di pratiche commerciali scorrette nel settore dell’energia leggi questo articolo .
 
12 dicembre 2011 (aggiornamento del 23 marzo 2012)


1 Vedi il procedimento PS3764 (provvedimento n. 22978 del 2011), pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 47/2011.
2 Cfr. sentenza n. 2734 del 2012.
3 Così l’art. 27, comma 8, del codice del consumo. Si ricorda che con ordinanza n. 290 del 2012 il Tar aveva respinto l’istanza cautelare, sospendendo però l’obbligo di pubblicazione sui due quotidiani in attesa della decisione nel merito.
4 Vedi il procedimento PS2545 (provvedimento n. 23011 del 2011), anch’esso pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 47/2011.