Legge n. 183 del 12 novembre 2011: c.d. legge di stabilità per il 2012

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Sintesi delle disposizioni in materia di pubblica amministrazione

Servizi pubblici locali. Viene di nuovo modificata la disciplina degli affidamenti dei servizi pubblici locali, da ultimo dettata dalla cosiddetta manovra di stabilizzazione di agosto (decreto legge n. 138 del 2011, convertito nella legge n. 148 del 2011) (art. 9). In particolare:

si consente agli enti locali di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa;

è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento;

i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell’ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ove si tratti di affidamenti in house fino a 900 mila euro annui;

al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità;

la disciplina introdotta con la manovra di agosto, si applica al trasporto pubblico regionale (non ferroviario) e locale. Con riguardo al trasporto pubblico regionale, sono fatti salvi gli affidamenti già deliberati in conformità al regolamento comunitario n. 1370/2007 (che consente gli affidamenti in house);

al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni relative alla cessazione degli affidamenti non conformi alla nuova disciplina, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dalla legge. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo.

Certificazione amministrativa. Sono introdotte modifiche e precisazioni al DPR n. 445 del 2000, recante il Testo Unico sulla documentazione amministrativa (art. 15). In particolare:

le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi“;

le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.