La scarsa trasparenza dei costi del conto corrente bancario: il caso Intesa S. Paolo

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L’Antitrust delibera una sanzione di 60.000 euro per pratica commerciale scorretta

 

Il 5 ottobre 2011 l’Autorità garante della concorrenza ha esaminato le informazioni fornite ai propri clienti tra il 2007 ed il 2011 dalle banche aderenti al gruppo Intesa S. Paolo in merito ai costi di alcune tipologie di conti correnti 1.

L’Agcm ha considerato poco chiare le informative predisposte da Intesa S. Paolo, che non mettevano l’utente in condizione di comprendere che qualsiasi registrazione contabile effettuata sul conto corrente dà origine ad un onere a carico del cliente e non solo quelle derivanti da una specifica disposizione del cliente (prelievo, addebito, bonifico, etc); Intesa S. Paolo addebita infatti ai clienti un costo unitario anche per le registrazioni conseguenti a prelievi d’imposta (spese di bollo, imposta sugli interessi obbligazionari) e quelle relative all’addebito/accredito degli interessi effettuato periodicamente dalla banca.  Il cliente si trova perciò ogni anno un addebito per 8 – 12 “registrazioni contabili” che non derivano da una sua movimentazione volontaria del conto corrente, ma da obblighi di legge.

L’Antitrust non considera di per sé illegittimo tale comportamento di Intesa S. Paolo, quanto la scarsa chiarezza delle note informative fornite all’utente: la banca parla infatti di addebito per ogni “operazione”: ma con tale termine – secondo le stesse disposizioni della Banca d’Italia – si fa riferimento in genere solo a quelle legate all’attività del cliente.

In conclusione, l’Agcm ha applicato una sanzione di 60.000 euro, che tiene conto anche degli impegni assunti dal gruppo per un miglioramento delle informative ai clienti.

 

Se vuoi avere qualche esempio di pratica commerciale scorretta da parte degli istituti bancari leggi questa scheda di Assoutenti ed i riferimenti ivi contenuti ad altri casi sanzionati dall’Antitrust.

25 ottobre 2011



1 Cfr. il procedimento PS3715 – provvedimento 22850, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 40/2011.