Tariffe e procedure di vendita dei biglietti: il caso della compagnia aerea Blu express

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Dopo la prima sanzione di 150.000 euro (confermata dal Consiglio di Stato) l'Agcm delibera un'ulteriore sanzione di 60.000 euro

 

Assoutenti ha dedicato da sempre particolare attenzione alla trasparenza delle tariffe aeree e marittime e alla correttezza delle procedure di prenotazione on line dei biglietti, realizzando anche un  controspot su questo tema.

Le pratiche scorrette però continuano, nonostante i giudici ammnistrativi abbiano dato ragione all'Antitrust, come nel caso qui esaminato.

Nel gennaio del 2009 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato 1 ha sanzionato la Blu Panorama Airlines con una multa complessiva di 150.000 euro (così ridotta in virtù del comportamento collaborativo della società), per 4 tipologie di pratiche scorrette:

–    tariffe: gli importi, pubblicizzati con molta evidenza, sono vantaggiosi: però ci sono forti limitazioni (ad es. c’è un numero ridotto di posti disponibili) e spese ulteriori per carta di credito, indicate soltanto con caratteri molto ridotti;
–    rimborso: c’è scarsa chiarezza sulle voci rimborsabili e quelle non rimborsabili (in particolare è inserita nelle tasse aeroportuali la voce “supplemento carburante” che non è soggetta a rimborso); oneri aggiuntivi significativi sono richiesti per ottenere il rimborso in caso di cancellazione del volo;
–    polizza assicurativa: la polizza è facoltativa, ma nella procedura on line questa voce risulta già preselezionata, in contrasto con quanto prevede la normativa comunitaria;
–    informazioni sui diritti viaggiatore: il sito non fornisce informazioni adeguate, in particolare nei casi di over booking, cambi e cancellazioni dei voli.
 
Nel luglio del 2010 il Tar del Lazio 2 ha confermato il giudizio dell’Agcm. E lo stesso ha fatto nel giugno del 2011 il Consiglio di Stato, che ha definitivamente respinto il ricorso della società, condannata anche al pagamento delle spese 3.
Secondo i giudici amministrativi i messaggi pubblicitari erano incompleti o non univoci e perciò idonei a trarre in inganno il consumatore in ordine alle caratteristiche dell’offerta promozionale.  Anche le modalità di presentazione della polizza assicurativa opzionale non erano trasparenti: il regolamento comunitario n. 1008 del 2008 (che impone la massima chiarezza e l’assenso espresso dell’utente per i supplementi di prezzo, c.d. opt in) deve applicarsi anche ai servizi supplementari – come la polizza – che incidono sul prezzo del biglietto. Importante è inoltre garantire un’informazione chiara e precisa sui diritti dell’utente in caso di ritardi, cancellazione dei voli etc anche nel sito internet e non solo nell’area aeroportuale, al momento cioè in cui tali eventi si verificano.  
 
Il 30 novembre 2011 l’Antitrust ha nuovamente sanzionato la società con una multa di 60.000 euro per aver reiterato le pratiche scorrette relative alla eccessiva onerosità delle procedure di rimborso dei biglietti 4. In particolare, Blu express ha ancora richiesto, almeno fino a luglio 2011, una somma di 15 euro quale “spese ammnistrative”, cui si sommava il costo delle telefonate al call center, che risultava ancora l’unico strumento per avviare la procedura. Inoltre, l’Agcm contesta il permanere di una scarsa chiarezza del sito sulle modalità di rimborso.
 
30 giugno 2011 (aggiornamento del 20 febbraio 2012)


1 Cfr. il procedimento PS2145 – provvedimento n. 19953 del 2009.
2 Vedi sentenza della prima sezione n. 633 del 2010.
3 Vedi sentenza della sesta sezione n. 3897 del 2011.
4 Cfr. il procedimento IP92 – provvedimento n. 23063 del 2011, con il quale la sanzione era stata originariamente stabilita in 80.000 euro; con successivo provvedimento n. 23231 del 2012, la sanzione è stata ridotta a 60.000 euro per tener conto delle condizioni economiche della società e del suo comportamento collaborativo