L’Antitrust ha considerato responsabile la società di pratica commerciale scorretta
Il 24 maggio 2011 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha completato una lunga istruttoria riguardante la fornitura da parte di Telecom di apparecchi non richiesti (telefoni fissi, “Aladino Cordless”, “Syrio” e “Symbio”, computer, videotelefoni e notebook) 1.
Il procedimento è stato attivato a seguito delle numerose segnalazioni di cittadini i quali lamentavano, tra l’altro, il costo molto elevato delle apparecchiature, l’addebito a loro carico anche delle spese di spedizione, l’assenza di compatibilità dei prodotti con la linea telefonica a loro disposizione, le difficoltà incontrate per ottenere il rimborso e restituire i prodotti i esame ed il fatto di aver ricevuto solleciti di pagamento delle rate: in alcuni casi Telecom ha infatti prospettato la possibilità di adire le vie legali per ottenere il soddisfacimento del credito.
L’istruttoria svolta dall’Agcm ha permesso di verificare la particolare gravità di quanto accaduto per oltre un anno (tra il 2008 ed il 2009): queste pratiche scorrette hanno avuto luogo attraverso due diverse modalità.
La prima attraverso l’attività di teleselling: in molti casi l’ordinazione era eseguita da persone che si fingevano titolari di una linea Telecom e contattavano gli operatori del 187 da un cellulare, fornendo i dati anagrafici dell’utente, salvo indicare un falso indirizzo ove recapitare il prodotto: il titolare della linea aveva conoscenza del “suo” ordine solo all’arrivo della prima bolletta telefonica.
Un altro canale rilevante è quello di agenti che operavano sulla base di contratti stipulati con Telecom, i cd dealer. La vendita di apparecchi non richiesti è avvenuta soprattutto in Campania e si è svolta non solo presso i punti vendita commerciali ma anche per telefono da parte di altri operatori incaricati dagli stessi dealer.
Secondo la ricostruzione dell’Autorithy, gli uffici della Telecom avevano preso consapevolezza delle reali dimensioni del fenomeno (oltre 15.000 reclami) ma le misure predisposte si sono rilevate “tardive” e inadeguate, tanto che tali pratiche sono continuate anche dopo i primi provvedimenti di richiamo e diffida ai partners, la disdetta di alcuni contratti con i dealer, il miglioramento delle procedure interne di verifica. Anche le procedure di rimborso sono state parziali (la Telecom ha fornito la documentazione di un numero ridotto di reclami conclusi con la restituzione delle somme non dovute) e gli utenti sono stati sottoposti a procedure “lunghe e spesso infruttuose“.
L’Agcm ha riaffermato, da un lato, la responsabilità della Telecom per il comportamento dei suoi agenti e partner e, dall’altro, la competenza a giudicare il rispetto delle norme sulla diligenza degli operatori commerciali previsti dal codice del consumo; tale competenza si somma a quella dell’Agcom, che aveva deliberato nel 2010 una sanzione di 116.000 euro in seguito alla segnalazione di 5 cittadini i quali contestavano l’addebito del costo di articoli della Telecom da loro non richiesti 2.
In conclusione, l’Antitrust ha punito laTelecom con una sanzione di 400.000 euro, che tiene conto anche di precedenti violazioni del codice dl consumo da parte della stessa società.
14 giugno 2011