L’Antitrust applica sanzioni per complessivi 267.000 euro per pratica commerciale scorretta
Assoutenti si è interessata da sempre del problema degli abusi on line, in particolare per quanto riguarda la vendita di biglietti aerei e navali, realizzando un controspot su questo tema (vedi qui ) e dando conto di tutte le più importanti decisioni dell’Antitrust (vedi da ultimo i casi Expedia, eDreams, Opodo Italia e Air Italia: leggi la scheda Assoutenti ).
Il 28 aprile 2011 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato numerose segnalazioni di utenti e di associazioni di consumatori i quali lamentavano la scarsa trasparenza delle tariffe praticate da alcune compagnie aeree 1.
Il primo caso riguarda la Germanwins, società low cost facente parte del gruppo Lufthansa.
Questa società ha pubblicizzato per diversi anni (su quotidiani nazionali e locali, nonché sul sito internet) prezzi molto vantaggiosi dei biglietti aerei, accompagnati dalla scritta “tasse e spese incluse” in grande evidenza, mentre (con caratteri molto più piccoli) si indicavano oneri aggiuntivi per il pagamento con carta di credito. Anche durante il procedimento di prenotazione on line, la comunicazione di tale costo aggiuntivo avveniva solo all’ultima schermata. E le condizioni generali di contratto, almeno sino all’apertura del procedimento di fronte all’Antitrust, erano disponibili in lingua inglese.
Osserva l’Agcm che l’enfasi posta sulla dizione “spese e tasse incluse” poteva ingannare il consumatore medio e che tale comportamento è in netto contrasto con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, che vieta espressamente messaggi pubblicitari sul costo dei biglietti al netto di tutte le tasse, spese e commissioni. Inoltre, il pagamento tramite carta di credito era sostanzialmente l’unica possibilità per gli utenti italiani, non essendo ancora stato attivato il pagamento con bonifico bancario. Infine, il corrispettivo ulteriore richiesto dalla società (8 euro nel 2010 per ogni transazione effettuata, indipendentemente cioè dal numero dei biglietti acquistati) non può considerarsi come “costo esterno e non preventivabile dalla compagnia” né come copertura dei costi sostenuti nei confronti dei circuiti delle carte di credito, che sono sensibilmente inferiori.
L’Antitrust ha analizzato successivamente il comportamento della Bluexpress.com, società low cost facente parte del gruppo Blue Panorama airlines.
Sul sito internet della società venivano presentate offerte “tasse incluse” dando inadeguato risalto all’esistenza di costi aggiuntivi connessi al pagamento tramite carta di credito (5 euro nel 2009). L’avvertenza figurava anche nelle diverse schermate del procedimento di acquisto on line, ma tale costo era sommato all’importo del biglietto solo nella schermata finale.
Esiste per la Bluexpress una modalità di pagamento alternativa, che non comporta addebiti aggiuntivi (anche se la maggior parte delle transazioni avviene tramite carta di credito). Secondo l’Agcm, tale possibilità non fa venir meno la scorrettezza della pratica commerciale: per realizzare il principio di trasparenza dei costi dettato dalla legislazione vigente, la compagnia potrebbe pubblicizzare il prezzo base comprensivo di tutte le spese, commissioni e tasse, salvo praticare successivamente sconti a coloro che utilizzano un strumento di pagamento alternativo rispetto a quello delle carte di credito.
L’Autorità ha infine preso in esame il comportamento di Alitalia.
Sul sito della società erano pubblicizzate tariffe “tutto incluso” mentre insufficiente risalto era dato all’informazione su oneri aggiuntivi connessi all’utilizzo delle carte di credito (5 euro a biglietto) 2: ciò avveniva anche per quanto concerne il procedimento di prenotazione on line. Solo dopo l’apertura del procedimento da parte dell’Antitrust, la società ha modificato i contenuti del sito, rendendo più chiare le informazioni agli utenti. Anche per quanto concerne le condizioni di contratto, inizialmente disponibili solo in lingua inglese, la società ha provveduto a pubblicare quelle in lingua italiana.
Al termine dei tre procedimenti l’Agcm ha deliberato sanzioni per complessivi 230.000 euro, (tenendo conto anche della diversa durata delle pratiche scorrette, delle differenti dimensionidelle aziende, di una precedente violazione del codice del consumo da parte di Bluexpress e delle perdite di bilancio registrate da Alitalia e Germanwins), così ripartite:
– Germanwins: 50.000 euro
– Bluexpress: 75.000 euro
– Alitalia: 105.000 euro
Germanwins e Bluexpress sono state inoltre diffidate a modificare tempestivamente il proprio sito e le procedure interne al fine di evitare il ripetersi delle pratiche scorrette.
Nel febbraio del 2012 il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Bluexpress 3. Il giudice amministrativo, modificando in parte il precedente orientamento 4 , afferma che l'onere per il pagamento con carta di credito non deve rientrare necessariamente nella tariffa se esistono diverse mdalità di pagamento senza addebiti (come nel caso in esame); però per rispettare i principi di trasparenza dei prezzi affermati dalla legislazione comunitaria e nazionale, è indispensabile che tali suplementi siano esposti in modo chiaro ed evidente sin dal primo "contatto" con il potenziale cliente: nel sito della Bliexpress, invece, queste informazioni erano scarsamente evidenziate ed il consumatore poteva essere indotto a credere che la tariffa pubblicizzata fosse omnicomprensiva di tutte le commissioni, tasse e supplementi.
Il 30 maggio 2012 l’Antitrust ha deliberato nuove sanzioni a carico di Alitalia (25.000 euro, ridotta a 20.000 euro per le perdite di bilancio registrate) e di Blu Panorama Airlines (12.500 euro) per inottemperanza alle precedenti delibere; l'Agcm ha verificato che le aziende continuavano di norma ad indicare un prezzo senza il costo di 5 euro per pagamento con carta di credito; le compagnie si sono impegnare a dare completa attuazione delle delibere dell'Autorità entro la fine del presente anno 5.
12 maggio 2011 (aggiornamento dell'11 giugno 2012)
1 Vedi i procedimenti PS3771, PS3773 e PS5530.
2 Per alcune tratte non sono previsti oneri tali aggiuntivi e sono altresì disponibili per tutte le tratte modalità di pagamento alternative.
3 Vedi la sentenza n. 1521 del 2012.
4 Cfr. la sentenza n. 6916 del 2011.
5 Vedi i procedimenti IP138 e IP136 .