L’Antitrust sanziona nuovamente il comportamento di un medico radiato dall’Albo
Il 10 novembre 2010 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha disposto l’oscuramento in via cautelare di due siti internet (www.tulliosimoncini.it e www.curenaturalicancro.org ) nei quali un medico, il dott. Simoncini, già radiato dall’Albo, offriva la propria consulenza per la realizzazione di terapie non convenzionali – basate sull’impiego del bicarbonato di sodio – per la cura dei tumori e melanomi 1.
Il Tar ed il Consiglio di Stato hanno respinto i ricorsi presentati dal dott. Simoncini per la sospensione di questo provvedimento 2.
Il 13 aprile 2011 l’Antitrust ha esaminato di nuovo questo caso 3 al fine di verificare la conformità della condotta del medico al codice del consumo, prescindendo cioè da eventuali profili penali legati all’esercizio abusivo della professione.
Al termine dell’istruttoria l’Agcm, avvalendosi anche del parere espresso dall’Istituto superiore di sanità, ha giudicato la condotta del dott. Simoncini contraria alla diligenza professionale richiesta a coloro che operano in un settore così delicato come quello della salute ed in particolare nei confronti di persone assai sensibili quali quelle affette da tumore.
Secondo l’Autorità, le modalità di presentazione della terapia (che si rifà al c.d “metodo Di Bella”) risultano caratterizzate da un’esaltazione dell’efficacia generalizzata di tale terapia e dall’assenza di informazioni esaurienti sui possibili effetti collaterali, in contrasto con quanto previsto dalla legge n. 94 del 1998 e dai protocolli sperimentali.
Nei siti internet il dottor Simoncini si presenta come medico oncologo ed esperto a livello internazionale; e, nel dare notizia dell’avvenuta radiazione dall’Albo per l’applicazione non autorizzata di tale terapia, si afferma però che si è in presenza di una vera e propria persecuzione da parte dell’Ordinamento per essere “uno che non sta in riga”, “insofferente alla falsità e alla menzogna” e per il fatto di proporre un metodo di cura che la “legge che tutti ignorano” consentirebbe di praticare: per l’Agcm, un paziente potrebbe facilmente credere che l’avvenuta radiazione non ostacola lo svolgimento a pieno titolo dell’attività di consulenza proposta mediante internet.
L’Antitrust non ha ritenuto valida la tesi difensiva, fondata sulla libertà del dott. Simoncini di sostenere sul piano scientifico la validità della terapia o di rispondere alle richieste di chiarimenti di singoli pazienti: secondo l’Agcm, il sito serve anche per promuovere la propria attività di “consulenza…. per la quale si richiede un compenso ragionevole”, fornendo tutte le indicazioni utili per essere contattato e per poter eventualmente praticare la “Terapia fai da tè”, senza fornire adeguate informazioni al paziente sui rischi connessi.
Per questi motivi, l’Antitrust ha vietato la prosecuzione – in qualsiasi forma – di questo tipo di messaggi e ha applicato una sanzione di 100.000 euro, ridotta a 50.000 euro sulla base della situazione economica del dott. Simoncini. Il Tar del Lazio ha successivamente respinto l’istanza di sospensione cautelare presentata dal dott. Simoncini 4.
Il 21 marzo 2012 l’Agcm ha deliberato un’ulteriore sanzione di 50.000 euro (ridotta a 15.000 euro sulla base della situazione economica del dott. Simoncini) avedno constatato che il sito www.curenaturalicancro.org continua a riproporre i contenuti già oggetto di valutazione nel corso del precedente procedimento. L’Autorità non ha considerato valida la tesi difensiva, basata sulla cessione di titolarità del sito ad un cittadino croato e sul carattere puramente scientifico del sito stesso. Sottolinea l’Antitrust che il semplice trasferimento della titolarità non è sufficiente a cancellare le responsabilità del Simoncini, considerato anche che l’homepage del sito mantiene l’intestazione “TERAPIA anti CANCRO Dr. T. Simoncini (oncologo) – Roma” e, in altra sezione, è riportato l’invito a contattare il dr. Simoncini, fornendo i relativi recapiti, dando così al sito una funzione promozionale di servizi di consulenza medica. Appare inoltre tardiva la lettera di diffida, inviata dopo l’apertura del nuovo procedimento all’attuale titolare del sito, a diffondere contenuti in contrasto con le determinazioni dell’Agcm 5.
3 maggio 2011 (aggiornamento dell’11 aprile 2012)
1 Vedi il procedimento PS6458 – provvedimento 21800.
2 Cfr. le ordinanze del Tar nn. 5118 e 5387 del 2010 e l’ordinanza del CdS n. 1721 del 2011.
3 Vedi il provvedimento 22300 del 2011, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 15/2011.
4 Cfr. l’ordinanza del Tar n.2771 del 2011.
5 Vedi il procedimento IP102 – provvedimento 23386, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 12/2012.