Schede prepagate della LYCATEL: il Consiglio di Stato conferma le sanzioni disposte dall’Agcom

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Respinti definitivamente i ricorsi della società nei confronti delle sanzioni per complessivi 1,2 milioni di euro 

Nel 2007 l’Autorità garante delle comunicazioni (AGCOM) ha esaminato il caso di alcune schede prepagate della Lycatel, società irlandese fornitrice di servizi di telecomunicazione (servizio tra operatori, preselezione dell’operatore, VOIPO e carte telefoniche prepagate).

 Avvalendosi della collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni, l’AGCOM ha  contestato la violazione della normativa vigente 1con riguardo ai seguenti profili:

– scarsa chiarezza sui contenuti del servizio, modalità di erogazione, prezzi, unità di conteggio, modalità di tassazione;

– pagamento all’utente di importi maggiori rispetto a quelli dei profili tariffari pubblicizzati;

– modifica senza preavviso delle condizioni economiche applicate ai servizi telefonici internazionali offerti al pubblico.

Per queste ragioni l’Autorità ha disposto una sanzione complessiva di 1.287.000 euro, diffidando la società da ripetere tali comportamenti in futuro. Nella quantificazione delle sanzioni, l’AGCOM ha tenuto non solo delle dimensioni economiche dell’azienda ma anche del mancato rimborso agli utenti interessati delle somme indebitamente percepite 2.

 Il Tar, dopo aver sospeso in via cautelare l’ordinanza dell’AGCOM, ha respinto i ricorsi della società, condividendo in pieno le argomentazioni alla base dei provvedimenti dell’Autorità 3.
 La Lycatel ha presentato nuovi ricorsi al Consiglio di Stato, che però li ha nuovamente respinti, giudicando corretta la procedura seguita dall’AGCOM nella quantificazione delle sanzioni 4.
 
 Si segnala che l’Autorità garante delle comunicazioni ha deliberato nel 2009 una nuova sanzione di 870.000 euro nei confronti della Lycatel, dopo aver respinto gli impregni presentati dalla società per regolarizzare le carte prepagate da essa commercializzate, tenuto conto anche delle precedenti sanzioni già comminate alla società e da essa mai pagate. Secondo l’AGCOM le informazioni fornite all’utente continuano ad essere inadeguate nonostante le modifiche apportate a seguito dei precedenti provvedimenti dell’Autorità, in quanto non consentono una identificazione immediata dei costi da sostenere per le singole telefonate. L’Autorità ha affermato la responsabilità della Lycatel sui poster informativi collocati nei punti vendita sulla base del contratto stipulato con la società distributrice italiana Sky Line, che prevede la preventiva autorizzazione scritta da parte della società Lycatel per l’utilizzo di messaggi pubblicitari, materiale cartaceo, promozionale o altre forma di pubblicità 5.
Nei confronti di tale provvedimento la Lycatel ha presentato ricorso al Tar; presso il Tar è pendente anche un altro ricorso nei confronti del provvedimento dell’Antitrust per pratica commerciale scorretta relativo ad alcune carte telefoniche prepagate della stessa società 6: dell’esito di tali ricorsi daremo conto sul ns. sito.
 
 
19 aprile 2011



 


1 Cfr. art. 70 del decreto leg. n. 259 del 2003.

2 Vedi le ordinanze nn. 528-531 del 2007 (Per le motivazioni cfr. ad esempio la delibera n. 529 del 2007 ).

3 Vedi le sentenze nn. 6847-6850 del 2008.

4 Cfr. le sentenze nn. 1574-1577 (per le motivazioni vedi ad esempio la sentenza n. 1574 ).

6 Cfr. il provvedimento n. 20461 del 2009.