La pubblicità di alcuni prodotti cosmetici della Labo Europa

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Il Tar annulla nuovamente le sanzioni decise dall’Antitrust per pratica commerciale scorretta

 

Il 9 febbraio 2011 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato nuovamente 1 l’ampia campagna pubblicitaria, promossa tra il 2008 ed il 2009 attraverso spot televisivi e inserzioni sulla stampa, concernente diversi prodotti cosmetici della Labo Europa (società del gruppo multinazionale svizzero Fidercom che produce e commercializza profumi, cosmetici, saponi etc) 2.  La precedente pronuncia dell’Antitrust era stata annullata dal Tar del Lazio per un vizio di procedura 3.

Oggetto di esame sono stati i messaggi pubblicitari riguardanti:

–    una linea denominata Crescina R5 – Ricrescita e Crescina Anti-caduta, che avrebbe avuto l’effetto di “aiutare la crescita dei capelli nelle aree diradate” e di “frenare in tempi molto rapidi la caduta dei capelli”;

–    una soluzione a base di cellule staminali vegetali da miscelare a Crescina Stem ed a Laboina Stem, per ottenere “trattamenti che aiutano la crescita fisiologica dei capelli in caso di diradamento” e “aiutare a riempire le rughe profonde del viso”;

–    una linea di cosmetici Labo Stem make up, presentata come “un vero passo in avanti nell’assicurare una funzione rigenerante ai prodotti di trucco grazie all’azione attiva di rinnovamento esplicata dalle cellule staminali vegetali attive in essi inserite”.

L’Agcm, avvalendosi anche della consulenza del Direttore scientifico dell’Istituto Dermatologico San Gallicano (nominato dall’IFO – Istituti Fisioterapici Ospedalieri – che aveva già espresso il proprio parere nel precedente procedimento) ha contestato l’inadeguatezza degli studi eseguiti dalla Labo a dimostrare l’efficacia dei prodotti rispetto alle indicazioni contenute nei messaggi pubblicitari ed anche il carattere innovativo di alcuni dei prodotti in esame rispetto ad altri articoli già commercializzati dalla stessa società.

Per queste ragioni l’Agcm ha applicato una sanzione complessiva di 240.000 euro.

Recentemente il Tar ha nuovamente annullato le sanzioni, e sempre per vizi procedurali, ritenendo in particolare illegittimo l’affidamento allo stesso IFO della perizia tecnica sulle caratteristiche dei prodotti in questione 4.

 

Assoutenti continuerà a seguire questa vicenda e le altre decisioni dell’Agcm e dei giudici amministrativi nel settore dei cosmetici (leggi questa scheda ) e, più in particolare, sui prodotti per la ricrescita dei capelli (clicca qui oppure qua ).

28 febbraio 2011 (aggiornamento dell’11 ottobre 2011)



1 Cfr. il procedimento PS1314B, provvedimento n. 22097 del 2011.
2 Vedi il procedimento PS1314, provvedimento n. 20348 del 2009.
3 Cfr. la sentenza del Tar n.30349 del 2010.
4 Vedi la sentenza del Tar n.7870 del 2011.