Legge n. 4 del 3 febbraio 2011

816

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari

 

Articolo 4: dispone l’obbligo, per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza.

E’ altresì previsto l'obbligo di indicare l’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.

Per i prodotti alimentari non trasformati, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

Le modalità applicative dell'indicazione obbligatoria d'origine sono stabilite da decreti dei Ministri delle politiche agricole e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.  

E’ prevista, in caso di violazione di tali norme, anche a carico del venditore, una sanzione amministrativa da 1.600 euro a 9.500 euro, salvo che il fatto costituisca reato.

La decorrenza degli obblighi è stabilita in novanta giorni dopo la data di entrata in vigore dei decreti attuativi.

I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi delle nuove norme possono essere venduti ancora entro i successivi centottanta giorni.

Articolo 5: prescrive che le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle materie prime sono obbligatorie al fine di non indurre in errore il consumatore medio ai sensi del “Codice del consumo”. Pertanto, l’omissione di tali informazioni costituisce pratica commerciale ingannevole.

Articolo 6: trasforma le sanzioni in materia di produzione e commercio dei mangimi da sanzioni penali in sanzioni amministrative.

Articolo 7: prevede l’obbligo per gli allevatori di bufale di adottare strumenti per la rilevazione della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale. L’individuazione delle modalità attuative di tale obbligo è demandata a un decreto del Ministro per le politiche agricole, sentite le Regioni interessate.

23 febbraio 2011