Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 febbraio 2011: determinazioni in materia di credito al consumo

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Il decreto ministeriale dà attuazione al decreto legislativo n. 141 del 2010

 

Il decreto contiene disposizioni di indirizzo per l’adozione, da parte della Banca d’Italia, di norme tecniche di attuazione del decreto legislativo, nonché disposizioni che ne specificano direttamente taluni aspetti.

La Banca d’Italia:

  • stabilisce le modalità di calcolo del TAEG;
  • stabilisce le modalità di divulgazione degli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito;
  • definisce le informazioni da rendere al consumatore in modo da assicurare che i chiarimenti: 

    rispondano alle domande formulate dal  consumatore  sulla documentazione precontrattuale fornitagli, le caratteristiche del prodotto offerto, e gli effetti che possono derivargli a seguito della conclusione del contratto;  

    possano essere ottenuti dal consumatore oralmente o comunque attraverso tecniche di comunicazione a distanza che consentano un'interazione individuale; 

        siano forniti da personale in possesso di un'adeguata e aggiornata conoscenza dei contratti di credito offerti, dei diritti dei consumatori e della disciplina vigente;

  • definisce misure specifiche e aggiuntive di assistenza al consumatore per il caso in cui il contratto di credito sia offerto contestualmente a servizi accessori o ad altri contratti, anche di credito, non collegati; tali misure   assicurano   al   consumatore informazioni chiare sull'esistenza e sugli effetti della connessione con altri contratti;
  • specifica le informazioni e le condizioni da inserire nei contratti di credito al consumo;
  • definisce le modalità di informazione al consumatore della cessione del credito con comunicazione individuale;
  • stabilisce, per il caso in cui si sia verificato uno sconfinamento:

     – il termine di invio al consumatore della comunicazione sullo sconfinamento, che non può superare il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di permanenza  dello sconfinamento medesimo;

     – le condizioni in presenza delle quali lo sconfinamento è da reputarsi consistente, tenuto conto dell'ammontare delle   somme utilizzate o del complesso degli oneri che lo sconfinamento comporta a carico del consumatore;

  • può stabilire che le suddette disposizioni della presente non si applicano, in tutto o in parte, alle offerte indirizzate a clienti non al dettaglio ovvero relative a operazioni e servizi poco diffusi tra il pubblico.

 Il decreto ministeriale stabilisce inoltre quanto segue:

  • al fine di evitare comportamenti non prudenti e assicurare pratiche responsabili nella concessione del credito, i finanziatori assolvono all'obbligo di verificare il merito  creditizio  del consumatore. L'accesso su base non discriminatoria alle  banche  dati contenenti informazioni nominative sul credito è consentito ai finanziatori degli Stati membri dell'Unione Europea abilitati in conformità' della legislazione dello Stato membro di appartenenza o in cui comunque operano («finanziatori»), i quali intendono acquisire informazioni su un consumatore che abbia richiesto o ricevuto un finanziamento. Le informazioni cos' acquisite possono essere utilizzate esclusivamente per la valutazione del merito di credito del consumatore;
  • nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce al consumatore, con periodicità almeno annuale, una comunicazione completa e chiara per assicurare che il consumatore abbia un quadro periodicamente aggiornato delle condizioni economiche applicate e dell'andamento del rapporto;
  • quando il consumatore deve versare un compenso all'intermediario del credito per i suoi servizi, l'intermediario del credito comunica al finanziatore l'importo di tale compenso secondo le modalità tra loro stabilite, comunque in tempo utile affinché il finanziatore possa tenerne conto nel calcolo del TAEG;
  •  il rimborso agli intermediari delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi chiesti dal cliente che recede da un contratto è possibile solo in relazione a servizi non necessari per l'esercizio del recesso o, se necessari, solo quando il servizio presuppone l'intervento di un soggetto terzo e le relative spese sono state pubblicizzate e riportate nel contratto.

     

    10 febbraio 2011