Prestiti e finanziamenti: il caso Dominvest

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Analisi delle pronunce dell’Antitrust e del Tar su un caso di pratica commerciale scorretta

 

Assoutenti dedica da sempre molta attenzione al tema delle pratiche scorrette nel settore dei prestiti e finanziamenti, dando una visione generale del fenomeno (leggi scheda Assoutenti ) ed informando sulle singole pronunce dell’Antitrust: vedi ad esempio alcuni casi recenti riguardanti la Milena Soavi e Finanza Italia (leggi qui ), la Fineco (clicca qui ) e la Fiditalia (leggi qui ). Proprio la necessità di informare tanti consumatori che possono essere ingannati da proposte solo apparentemente convenienti ha spinto Assoutenti anche a realizzare un controspot su questo tema (guarda il video ).

Una recente sentenza del Tar del Lazio ci permette di tornare su questo tema.

Nel 2009, l’Antitrust ha giudicato scorretta la pratica messa in atto dalla Dominvest per i messaggi promozionali, pubblicati all’interno di un quotidiano diffuso a Roma, relativi a finanziamenti di diverso genere (“Prestiti personali a tasso fisso dal 7%” ovvero “Tasso da 7%”), con tabelle contenenti diverse ipotesi di finanziamento e delle rate di rimborso offerte dalla società, “Convenzionata con i più importanti istituti bancari e finanziari italiani.

L’Agcm ha contestato:

        la mancata chiarezza sul fatto che la società è un ente di mediazione creditizia:  la semplice indicazione del numero dell’“UIC” (Ufficio Italiano Cambi) non consente all’utente di comprendere da subito che la società non eroga direttamente i finanziamenti, che dipendono invece dalla decisione di un soggetto diverso;

        l’ambiguità sul costo effettivo dell’operazione finanziaria a carico del cliente, in quanto è omesso qualsiasi riferimento al Taeg (tasso annuo effettivo globale) che consentirebbe una comparazione della convenienza dei finanziamenti offerti con altre proposte analoghe.

Per queste ragioni, l’Antitrust ha deliberato una sanzione di 63.000 euro, che tiene conto anche della necessità di garantire un’adeguata informazione in un settore complesso come è quello del credito al consumo, in cui l’utente può non essere in possesso delle conoscenze necessarie per adottare una scelta pienamente consapevole1.

 

La sentenza del Tar del Lazio del febbraio del 2011 ha respinto il ricorso della società, condannata anche al pagamento delle spese, condividendo le argomentazioni dell’Antitrust sia sulla scorrettezza dei comportamenti della Dominvest sia sulla quantificazione della sanzione 2.

 

3 febbraio 2011

 



1 Vedi al riguardo il provvedimento n. 19784 del 2009 (PS1512).
2 Cfr. la sentenza della prima sezione n. 909 del 2011.