Sintesi delle disposizioni di maggior interesse per i consumatori
Sicurezza alimentare
Artt. 15-17: prevedono l’inasprimento delle pene e misure di contrasto alla contraffazione delle merci ed una fattispecie specifica per i prodotti agroalimentari.
Art. 18: reca obblighi, per gli esercenti la pesca, di fornire informazioni sui prodotti ittici (nome comune e scientifico della specie, peso al vivo espresso in kg, data e luogo di cattura o dell’asta, attrezzo di pesca, ecc.).
Assicurazioni
Art. 21: prevede la possibilità, per gli assicuratori, di stipulare polizze pluriennali con riduzione dei premi assicurativi, con facoltà di recesso trascorso un quinquennio.
Energia
Art. 21: reca obbligo dei gestori di servizi elettrici di fornire, sulla base di un apposito regolamento che l’AEEG emanerà entro 6 mesi, indicazioni trasparenti circa le offerte, al fine di consentire agli utenti valutazioni comparative.
Artt. 25-26: piano per il nucleare civile.
Art. 27: reca misure di promozione delle energie rinnovabili; in particolare, per quanto di interesse specifico dei consumatori, si prevede che l’AEEG si avvalga del GSE e dell’Acquirente unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori, già attribuite all’Autorità, nonché per la verifica dei costi, delle maggiorazioni e simili.
Art. 28: precisa che le competenze dell’ AEEG si estendono a tutte le attività delle relative filiere e stabilisce un obbligo di relazione annuale dell’Autorità alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato del mercato e del ricorso alle energie rinnovabili.
Art. 30: affida al GSE la gestione economica anche del mercato del gas, secondo criteri di trasparenza, neutralità e concorrenza; stabilisce che l’Acquirente unico deve garantire la fornitura di gas al cliente finale domestico, fino a 200 mila mc di consumi, in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza; fissa in 15 anni, prorogabili fino a 20, la durata di validità dei bolli metrici e delle marcature CE sui misuratori di gas fino a 10 mc/h, che saranno progressivamente sostituiti da contatori elettronici dotati di funzioni di telelettura e telegestione, al fine di assicurare al cliente finale una maggiore informazione sull’andamento dei consumi.
Artt. 34, 35 e 38: recano misure in materia di risparmio energetico, efficienza energetica negli edifici e innovazione in campo energetico.
Trasporti
Art. 22: reca integrazione del Codice del consumo con la previsione dell’obbligo, per le compagnie marittime, di fornire all’utente prezzi comprensivi di tutti gli oneri accessori, tasse portuali e simili.
Art. 43: è disposta la facoltà delle Regioni di esentare dalla tassa automobilistica regionale, per 5 anni, i veicoli per trasporto fino a 8 persone e per trasporto merci fino a 3,5 q alimentati a GPL o metano e collaudati dopo l’entrata in vigore del decreto legge; l’esenzione, peraltro, non deve comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 50: prevede che il Governo presenti alle Camere, ogni sei mesi, una relazione sullo stato della liberalizzazione dei servizi aeroportuali civili a terra, fra l’altro con riferimento al servizio di vendita dei biglietti in termini di reperibilità, informazioni in tempo reale e di minori costi per i consumatori.
Art. 51: al fine di favorire la migliore informazione circa i prezzi dei carburanti per veicoli praticati in ciascun impianto, ciascun gestore deve fornire al Ministero per lo sviluppo economico i prezzi per ciascun tipo di carburante, che saranno resi noti attraverso il sito del Ministero o altri strumenti di comunicazione.
Artt. 59-63: recano disposizioni in materia di trasporto ferroviario e trasporto pubblico locale. In questa sede, necessariamente sintetica, se ne segnalano due, particolarmente preoccupanti, in prospettiva, ai fini della tutela degli utenti:
a) l’art. 59, commi 2-4, prevede che lo svolgimento dei servizi ferroviari può essere limitato quanto al diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate sul percorso del servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l’equilibrio economico di un contratto di servizio, quanto alla redditività di tutti i servizi coperti dal contratto medesimo. A disporre le eventuali limitazioni è il Ministero dei trasporti in quanto Organismo di regolazione di cui al D Lgs 188 del 2003; parti del relativo procedimento sono il Ministero dei trasporti, le Regioni, il gestore dell’infrastruttura (RFI) e le imprese esercenti il servizio, senza alcuna previsione di intervento delle Associazioni degli utenti;
b) l’art. 61 compie, in materia di trasporto pubblico locale, un passo indietro rispetto alla legge 133 del 2008, di conversione del decreto legge 112, che aveva previsto come eccezionale e motivato, nonché soggetto a procedura rinforzata, il ricorso all’affidamento “in house” dei servizi pubblici locali, fissando al 31 dicembre 2010 la cessazione degli affidamenti diretti e l’avvio di procedure di gara. La nuova disposizione ripristina, limitatamente al TPL, la massima ampiezza applicativa del regolamento europeo 1370/2007, il quale consente, come ordinario purché non diversamente disposto dalle legislazioni nazionali, l’affidamento “in house” fino a un massimo di durata di 10 anni per il trasporto con bus e di 15 per trasporto su ferrovia, con possibilità di proroga fino al 50% (art. 5, commi 2, 4, 5 e 6; art. 8, comma 2 del citato regolamento). La norma in esame, inoltre in deroga alla disciplina di settore, prevede che alle affidatarie “in house” non si applichi il divieto comunitario di partecipare ad affidamenti in ambiti territoriali diversi da quelli in cui svolgono il servizio.
Tutela consumatore
Art. 22: reca integrazione del Codice del consumo con la previsione dell’obbligo, per le compagnie marittime, di fornire all’utente prezzi comprensivi di tutti gli oneri accessori, tasse portuali e simili.
Art. 24: stabilisce che le risorse del Fondo Antitrust per le iniziative a favore dei consumatori, attualmente disponibili, siano destinate ad incrementare il Fondo per il soddisfacimento delle esigenze alimentari dei non abbienti, di cui alla legge 133 del 2008, di conversione del decreto legge 112, al netto di un incremento del fondo per il sostegno all’emittenza radiotelevisiva, disposto dal medesimo art. 24, pari a 40 milioni di euro e al netto di 30 milioni destinati a finanziare il Fondo per la tutela ambientale e lo sviluppo del territorio, istituito dalla citata legge 133.
Art. 47: istituisce la legge annuale per il mercato e la concorrenza, con il fine di rimuovere gli ostacoli normativi e amministrativi all’apertura dei mercati e allo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori. Nella legge, il Governo dovrà, fra l’altro, indicare in quali casi non abbia ritenuto opportuno dare seguito alle segnalazioni dell’ Antitrust. Il relativo ddl deve essere presentato entro 60 giorni dalla presentazione della relazione annuale dell’AGCM.
Art. 49: disciplina la « class action ». I punti fondamentali sono i seguenti :
a) l’azione tutela i diritti individuali omogenei di consumatori e utenti. Può agire in giudizio ciascun componente della “classe”, “anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa”;
b) l’adesione comporta rinuncia ad ogni azione individuale fondata sul medesimo titolo; si consente peraltro a ciascun aderente la facoltà di concludere transazioni, con rinuncia all’adesione; ai fini dell’adesione, il giudice dispone la più idonea pubblicità dell’azione, ed entro il termine massimo di 120 giorni dalla scadenza del termine per la pubblicità devono essere depositati gli atti di adesione, “anche a mezzo dell’attore”;
c) il comma 4 definisce le competenze territoriali del tribunale, accorpando talune Regioni nella medesima sede; di regola, il giudice competente è il tribunale che ha sede nel capoluogo di Regione;
d) in caso di inammissibilità dell’azione, il giudice può condannare al risarcimento del danno l’attore temerario, a norma dell’art. 96 del Codice proc. Civ., e ordina “la più opportuna pubblicità” della decisione di inammissibilità, a cura e spese del soccombente;
e) in caso di condanna del soggetto citato in giudizio, la sentenza diviene esecutiva trascorsi 180 giorni, senza che peraltro maturino, in questo periodo, incrementi della somma, anche per gli accessori di legge;
f) l’azione si applica agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, poiché con disposizione legislativa nel frattempo approvata (decreto legge “anticrisi”) si è stabilito che la disciplina della “class action” si applica a decorrere dal 1 gennaio 2010, ciò vuol dire che essa potrà essere proposta solo a decorrere da tale ultima data, ma anche per gli illeciti commessi nei mesi ricompresi fra l’entrata in vigore della legge e il 31 dicembre 2009.
Art. 51: al fine di favorire la migliore informazione circa i prezzi dei carburanti per veicoli praticati in ciascun impianto, ciascun gestore deve fornire al Ministero per lo sviluppo economico i prezzi per ciascun tipo di carburante, che saranno resi noti attraverso il sito del Ministero o altri strumenti di comunicazione.
26 marzo 2010