La pubblicità dei trattamenti anticellulite e dimagranti: il metodo Hypoxi

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L’Antitrust considera ingannevole la pubblicità del prodotto

 

Il 24 novembre 2010 l’Antitrust ha esaminato la campagna pubblicitaria realizzata dalle società Hypoxi e Euracom, volta a promuovere il metodo Hypoxi.

Nei messaggi è dato particolare risalto ai risultati ottenibili: “Una figura attraente non si ottiene né con lo sport né con il digiuno perché le diete e lo sport nel lungo termine non sono idonee per il trattamento della cellulite e per la riduzione dei cuscinetti adiposi …il metodo Hypoxi sviluppato dal Dottor Egger è l’unica forma terapeutica, brevettata in tutto il mondo, che offre un efficace intervento contro cellulite, adipe resistente e tessuti muscolari deboli. I risultati sono visibili già dopo poche applicazioni…”.Il metodo è presentato anche come alternativa concreta alla liposuzione: “Fino ad ora eliminare i cuscinetti di grasso proprio nei punti in cui disturbano di più era possibile solo grazie a costosi interventi di liposuzione! Oggi il metodo HYPOXI rappresenta senza dubbio l'alternativa migliore: naturale, efficace e soprattutto duratura! Il trattamento HYPOXI garantisce gambe slanciate e glutei tonici!”

L’Agcm ha contestato:

                l’enfasi eccessiva posta sull’efficacia del metodo: la stessa documentazione scientifica prodotta dalle società evidenzia che il trattamento deve essere necessariamente accompagnato da diete mirate, attività fisica e trattamenti drenanti di durata e frequenza variabile da soggetto a soggetto; inoltre il metodo non può garantire risultati certi e duraturi nel tempo;

                il trattamento non può essere presentato come “terapeutico” nè è configurabile come alternativa alla liposuzione chirurgica, perché si tratta di interventi che hanno caratteristiche molto diverse tra loro;

–       nella pubblicità non è dato adeguato risalto alle controindicazioni per soggetti affetti da particolari patologie, in contrasto con le disposizioni del codice del consumo a tutela della salute del paziente.

In conclusione, l’Agcm ha applicato alle due società una sanzione complessiva di 160.000 euro 1.

 

Se vuoi avere qualche altro esempio relativo a prodotti per il trattamento del corpo la cui pubblicità è stata sanzionata dall’Agcm, vedi la scheda Assoutenti ed un’altra decisione dell’agosto 2010 dell’Autority relativa all’apparecchio SlimCav (clicca qui ).

 

 

18 gennaio 2011



1 Vedi il procedimento PS4016, provvedimento n. 21827, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 51/2010.