Proposte di lavoro ingannevoli: il caso Video system – Area film

871

 

Anche il Consiglio di Stato respinge il ricorso delle due società nei confronti delle sanzioni decise dall’Antitrust

 

Assoutenti si è interessata più volte di proposte di lavoro apparentemente allettanti ma che, nei fatti, hanno caratteristiche molto diverse da quelle descritte nei messaggi pubblicitari: se vuoi avere qualche esempio concreto leggi scheda Assoutenti .

Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato ci permette di approfondire questo argomento.

Nel 2007, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato la pubblicità, comparsa su diversi siti internet, volta a promuove l’affiliazione ad AreaFilm: coloro che aderiscono avranno l’opportunità di diventare professionisti del settore “con facili soluzioni per grandi realizzi” ed otterranno assistenza commerciale, fiscale, formativa ed il supporto in tutte le fasi necessarie all’avviamento e al consolidamento del punto vendita (elaborazione del business plan, analisi del bacino di utenza, scelta della locazione, analisi della concorrenza, formazione del personale etc). Il progetto nasce da Videosystem, azienda produttrice del sistema MU.VI. definito “Il più affermato distributore automatico di DVD/VHS1.

L’Agcm ha contestato in particolare:

         non si tratta di vero franchising, così come configurato dalla legge, ma sostanzialmente di fornitura di distributori automatici e di dvd e vhs. Anche per quanto riguarda l’assistenza commerciale, fiscale ed operativa (sia nella fase iniziale che in quella di consolidamento), le società si limitano ad un corso di formazione e a consulenze telefoniche, in netto contrasto coni quanto affermato nella pubblicità (“una vera e propria sinergia giornaliera con lo staff, per la perfetta conduzione di ogni singolo punto vendita”);

         nella pubblicità si parla di “esperienza ventennale” mentre la società Area film si era costituita da pochi anni e la Video system operava da circa 10 anni, ma nel solo campo della produzione e vendita di distributori automatici di dvd;

         vengono prospettati ricavi particolarmente significativi ai fini del rientro, entro due anni, degli ingenti investimenti iniziali: ma tali dati non sono frutto di analisi attendibili. L’enfatizzazione dei ricavi appare volta ad attirare l’interesse di coloro che vogliono intraprendere questa nuova attività, senza però consentire loro una accurata valutazione dei rischi conseguenti.

L’Agcm ha inoltre contestato la natura di pubblicità occulta, dissimulata da articolo giornalistico, presente per circa un anno sul sito internet della società Made, nel corso del quale un responsabile di Area film descrive in modo particolarmente elogiativo l’attività della società e le possibilità di successo facilmente ottenibile aderendo alle proposte di affiliazione, senza che l’intervistatore faccia alcun commento critico nè chieda dati e chiarimenti sugli aspetti qualificanti di tali proposte: al tempo stesso non vengono neppure adottate modalità grafiche tali da far comprendere all’utente la natura promozionale del servizio, in contrasto con quanto previsto dal codice del consumo 2..

In conclusione, l’Antitrust ha deliberato sanzioni per complessive 42.200 euro alle società Video System e Made.

Nel 2008, l’Autorithy ha deliberato una nuova sanzione di 100.000 euro a Video System, in quanto la società aveva continuato a pubblicare messaggi analoghi, su un nuovo sito, anche dopo la chiusura del primo procedimento 3.

 

Il Tar ha respinto tutti i ricorsi presentati nei confronti di entrambi i provvedimenti dell’Agcm 4.

Nel gennaio 2011, pronunciandosi in modo definitivo sulla vicenda, il Consiglio di Stato ha esaminato i nuovi ricorsi di Video system e Area film, respingendoli 5.

Il Consiglio di Stato ha confermato la chiara ingannevolezza dei messaggi pubblicitari perché essi presentano l’attività come frutto di consolidata esperienza e provato successo e prospettano facili guadagni, inducendo così false aspettative nei destinatari, con conseguente loro pregiudizio economico. Anche le caratteristiche dell’”intervista” al responsabile di Area film – la cui realizzazione risulta di fatto largamente affidata allo stesso soggetto intervistato – evidenziano la natura promozionale dell’articolo comparso a lungo su un sito internet, in contrasto con le finalità informative che un servizio giornalistico dovrebbe garantire.

Nel dicembre del 2011 l'Antitrust ha deliberato un'ulteriore sanzione di 20.000 euro  perchè Video system ha continuato a rappresentare in modo ingannevole, su un sito internet, la propria attività: non sono state ritenute valide le argomentazioni difensive della società, responsabile quanto meno di scarsa diligenza nel dare attuazione a quanto deciso dall’Autorità: Videosystem si sarebbe limitata infatti a dare istruzioni verbali al proprio consulente per la chiusura del sito, che ha continuato però ad essere attivo  (provvedimento n. 23139).

Assortenti continuerà ad informare i cittadini sui nuovi casi di offerte di lavoro ingannevoli.

Da parte tua, se ti capita di vedere un annuncio simile a quelli sopra descritti, fai subito una segnalazione al numero verde istituito dall’Antitrust (800166661) ed a Assoutenti ([email protected]): in questo modo potrai fornire un aiuto concreto a contrastare le pratiche scorrette in questo settore e a dare una mano a tante persone che hanno bisogno di lavorare e che purtroppo possono cadere in una di queste “trappole”.

15 gennaio 2011 (aggiornamento del 23 gennaio 2013)



1 Cfr il procedimento PS6050, provvedimento 17609 del 2007.
2 Per un’analisi dei casi di pubblicità occulta sanzionati dall’Antitrsut vedi scheda Assoutenti .
3 Cfr il procedimento IP48, provvedimento 18717 del 2008.
4 Cfr. la sentenza del Tar del Lazio n. 3723 del 2009 nei confronti di Video system e Area film e la sentenza n. 12285 del 2010, riguardante la società Made.
5 Vedi la sentenza della VI sezione n. 113 del 2011.