Il Consiglio di Stato conferma la sanzione di 13 milioni di euro deliberata dall’Antitrust nei confronti della Total Italia
Nel 2006 l’Autorità garante della concorrenza del mercato 1 ha verificato l’esistenza di intese tra alcune importanti società petrolifere (ENI, ESSO, KUWAIT, SHELL – SHELL IAV, TAMOIL e TOTAL), volte a garantire le rispettive quote di mercato in occasione delle gare per la fornitura di carburante per i vettori aerei e ad impedire l’ingresso di nuovi operatori. Ciò ha determinato un aumento dei costi sostenuti dalle compagnie aeree per l’approvvigionamento di carburante.
L’Antitrust ha giudicato tali intese in contrasto con l’art. 81 del Trattato dell’Unione europea 2, e ha stabilito sanzioni per complessivi 315 milioni di euro, così ripartiti (importi in euro):
– ENI: 117 milioni;
– ESSO: 66,7 milioni;
– KUWAIT: 46,8 milioni;
– SHELL: 53,3 milioni;
– SHELL IAV: 3,1 milioni;
– TAMOIL: 19,6 milioni;
– TOTAL: 8,9 milioni.
Il Tar del Lazio 3 ed il Consiglio di Stato 4 hanno confermato le sanzioni a carico delle aziende.
L’Autorità garante della concorrenza aveva nel frattempo rideterminato la sanzione nei confronti della Total nella misura di 13, 6 milioni di euro (anziché 8,9 milioni) correggendo un errore materiale compiuto in occasione della pronuncia del 2006 sulla quota di mercato detenuta dalla società 5.
Il Consiglio di Stato, pronunciandosi in modo definitivo sulla questione, ha respinto i ricorsi delle società coinvolte, condividendo anche i criteri di calcolo delle sanzioni adottati dall’Agcm 6.
30 dicembre 2010 (aggiornamento del 31 agosto 2011)