Le vendite a distanza della Bakker

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L’Antitrust considera scorrette le modalità di vendita di alcuni prodotti della società

Il 1° dicembre 2010 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato le modalità di vendita della Bakker Italia, società attiva nella commercializzazione di prodotti di giardinaggio (sementi, bulbi, piante, ecc.) 1.

La società, a partire dal 2008, ha effettuato tali vendite per corrispondenza (vengono inviati a domicilio cataloghi di vendita, brochure illustrative e proposte contrattuali di vendita a distanza, fino a raggiungere 100.000 spedizioni in un anno) oppure via internet, mediante il sito www.bakker-it.com.
 
L’Agcm ha contestato tre distinte pratiche commerciali scorrette.
Vincite di premi: nelle brochure si sottolinea sempre l’eccezionalità dell’offerta, destinata ad un pubblico molto selezionato o frutto di una vincita straordinaria, e si invita il destinatario ad effettuare celermente un ordine di almeno 15 euro per usufruire della fortunata circostanza. A tal fine si utilizzano espressioni accattivanti come “è sicuro!”; “identificato in modo definitivo”; “privilegiato”; “fortunato”, “in qualità di destinatario dell’assegno”. In realtà, tutti coloro che ricevono il messaggio sono nella stessa identica situazione; per alcuni “premi” o “omaggi” (ad esempio attrezzi per il giardinaggio), si è in presenza solo di una vendita abbinata di beni, per i quali il consumatore deve versare talora un apposito contributo 2; nel caso di oggetti di maggior valore (televisori, cellulari, somme di denaro) si tratta di un concorso a premi ad estrazione aperta, cui partecipa un numero assai elevato di persone 3.
Garanzie: nella brochure si indica una “Garanzia del 100% di crescita e fioritura”, come se fosse una particolare forma di tutela assicurata dalla società, senza specificare quali siano i diritti attribuiti dalla legge al consumatore durante il periodo di garanzia biennale 4.
Diritto di recesso: nei moduli inviati si precisa (ma non sempre) che l’utente “può chiedere sostituzione o il rimborso entro 10 giorni dalla consegna, indipendentemente dal volume dell’ordine. Bakker addebita il contributo fisso di euro, 6,80 per le spese di spedizione”, in contrasto con il codice del consumo, che indica 10 giorni “lavorativi” e esclude spese di spedizione a carico del cliente 5.
 Per questi motivi, l’Antitrust ha applicato una sanzione complessiva di 90.000 euro.
Con successivo provvedimento, l’Agcm ha deliberato una nuova sanzione di 10.000 euro alla società per aver reiterato nei primi mesi del 2011 alcuni comportamenti già giudicati scorretti 6.
 
L’Antitrust si è pronunciata molte volte per contrastare le pratiche scorrette nel campo delle vendite a distanza (ad esempio da parte di gestori telefonici: clicca qui. Per alcuni interventi dell’Agcom leggi questa scheda ). Se vuoi sapere di più sul fenomeno dei falsi omaggi e concorsi a premio clicca qui .
 
21 dicembre 2010 (aggiornamento 29 agosto 2011)




1 Vedi il procedimento PS5118 – provvedimento 21850, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 47/2010.
2 Il codice del consumo considera scorretto “descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto” (art. 22, comma 1, lett. v).
3 Il codice del consumo considera scorretto “lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio nè vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore” (art. 26, comma 1, lett. h).
4 Il codice del consumo vieta espressamente che un operatore presenti “i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista” (art. 22, comma 1, lett. l).
5 Cfr. art. 21, comma 1, lett. g).
6 Vedi il procedimento IP109 – provvedimento 22667, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 31/2011.