Esame delle decisioni dell’Antitrust nei confronti di alcune agenzie matrimoniali sanzionate per pratiche commerciali scorrette
Guardando i giornali o navigando su internet, è facile leggere messaggi di persone alla ricerca di un “anima gemella”. Però, esaminando la giurisprudenza dell’Antitrust, si scopre che ci sono agenzie matrimoniali che mettono in atto pratiche scorrette.
Nel 2009, ad esempio, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato il sito internet della società Onemeet (www.onemeet.net) che fornisce servizi per favorire incontri tra single, contestando la scarsa trasparenza sui costi e sulla durata degli abbonamenti: nel sito, si parlava inizialmente di “registrazione gratuita”, al fine di attrarre l’utente; poi si faceva riferimento ad un abbonamento “mensile” mentre, alla fine della procedura on line di stipula del contratto, l’utente aveva in realtà sottoscritto un abbonamento annuale. L’Agcm ha applicato una sanzione di 40.000 euro 1. A distanza di un anno, la stessa Autority, avendo verificato che il sito continuava a dare informazioni poco chiare sul costo e la durata dei servizi, ha comminato un’ulteriore multa di 60.000 euro 2. Nel 2012 l’Agcm ha deliberato a carico della società (che nel frattempo ha cambiato denominazione in IT-PCI Payement) un’ulteriore sanzione di 100.000 euro perché quel sito – ed un altro gestito dalla stessa società – continuavano a “giocare” su questo equivoco tra abbonamento annuale e “offerte” di servizi di breve durata ed a costi molto più convenienti 3. Se vuoi avere maggiori informazioni su questa vicenda clicca qui .
C’è poi un lungo elenco di pronunce nelle quali l’Agcm contesta il modo ingannevole con cui le agenzie rappresentano la propria attività, in modo da convincere l’utente a rivolgersi a loro, anziché ad altri operatori. Si tratta di una tipologia di pratica scorretta che Assoutenti ha già analizzato con riferimento ad altri settori (leggi questa scheda ).
Per quanto riguarda le agenzie matrimoniali, sono frequenti le pubblicità volte ad enfatizzare una presunta ”esperienza ventennale” accumulata nel settore, mentre l’attività dell’agenzia ha invece avuto effettivamente corso da pochi anni 4; oppure si fa’ riferimento ad una inesistente posizione di leader nel settore (“la più grande agenzia matrimoniale d’Italia” 5); o, addirittura, si vanta di essere “riconosciuta per serietà e correttezza dalla Chiesa”, senza però avere alcun riconoscimento ufficiale 6. Non manca chi arriva ad utilizzare la formula “Soddisfatti o Rimborsati se non trovate l’Amore con noi”, ma non è però in grado di provare l’effettività di tale promessa 7.
Il caso più ricorrente riguarda probabilmente le inserzioni pubblicate in quotidiani e riviste a tiratura locale, con le quali singole persone dichiarano di voler entrare in contatto con altre persone al fine di fare conoscenza o stipulare un matrimonio. In realtà, al numero telefonico indicato nell’inserzione (di solito collocata nella rubrica “annunci matrimoniali”), risponde spesso un’agenzia: sotto l’apparenza di un messaggio di un privato cittadino, perciò, viene occultato un messaggio promozionale dell’agenzia stessa ed i messaggi sono commissionati dall’agenzia per promuovere i propri servizi. L’Agcm in passato si era limitata a disporre il divieto di continuazione di queste forme di pubblicità non trasparente; negli ultimi anni ha cominciato ad applicare anche sanzioni pecuniarie, che nel 2010 sono di norma pari a 10.000 euro, tenendo conto delle dimensioni territorialmente limitate delle agenzie coinvolte. Proprio in relazione a una delle più recenti pronunce dell’Autority, è già intervenuto il Tar, confermando il giudizio di mancata diligenza dell’operatore, che non si è attivato per evitare questa pratica scorretta 8.
Se venite a conoscenza di pratiche analoghe a quelle descritte, purtroppo molto frequenti 9, segnalatele tempestivamente al numero verde istituito dall’Antitrust (800166661) ed a Assoutenti ([email protected]).
19 novembre 2010 (aggiornamento dell’8 febbraio 2012)
1 Procedimento PS1479 – provvedimento 20416 del 2009.
2 Procedimento IP76 – provvedimento 21655 del 2010. Più in generale, sulla problematica della scarsa trasparenza dei prezzi nella pubblicità clicca qui .
3 Procedimento IP106 – provvedimento 23189 del 2012.
4 Procedimento PI4626 – provvedimento n. 14015 del 2005 (Nuovi incontri di Piacenza). L’Agcm ha successivamente disposto una sanzione di 18.500 euro perché l’operatore ha reiterato questo messaggio ingannevole (vedi procedimento IP2 – provvedimento n. 16017 del 2006.
5 Procedimento PI4916 – provvedimento 14897 del 2005 (Meeting di Parma).
6 Procedimento PI1293 – provvedimento 4956 del 1997 (E’ amore di Pordenone).
7 Procedimento PI4871 – – provvedimento n. 14789 del 2005 (Elite di Parma).
8 Cfr. il procedimento PS1177 – Provvedimento n. 20853 (Medyas) e la sentenza del Tar n. 33354 del 2010.
9 Gli esempi di pronunce dell’Agcm sono tantissimi. Per limitarci agli ultimi mesi del 2010 segnaliamo a titolo di esempio il procedimento PS4860 – provvedimento n. 20829 (M.P. Consulenze), il procedimento PS4897 – provvedimento n. 20830 (Sentimenti), il procedimento PS1776 – provvedimento n. 20857 (Feliceincontro) ed il procedimento PS1463 – provvedimento n. 21029 (Cafè Philo).